Verbali ispettivi e diniego di accesso: prova nel giudizio di opposizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30044 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione il vizio di motivazione in ordine alle difese svolte in sede amministrativa, e il diniego di accesso agli atti del procedimento, non comportano la nullità del provvedimento sanzionatorio. Il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con cognizione piena del giudice, che valuta le deduzioni difensive con pienezza di poteri, di diritto e di fatto. Le dichiarazioni rese dagli interessati ai verbalizzanti sono liberamente apprezzabili: il giudice può attribuire loro maggior rilievo, riferite nell’immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, e considerarle prova sufficiente in assenza di elementi contrari, con adeguata motivazione.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale e il suo legale rappresentante impugnavano l’ordinanza-ingiunzione con cui l’Ispettorato del lavoro aveva chiesto il pagamento di una somma per violazioni in materia di lavoro sommerso e irregolare. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione; la Corte d’appello aveva confermato la decisione.

I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi, dolendosi del diniego di accesso agli atti, del valore probatorio riconosciuto alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori e della mancata ammissione delle prove testimoniali. L’Ispettorato resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto il ricorso procedibile, essendo stata depositata la copia autentica della sentenza impugnata. Passa poi all’esame del primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 24 comma 7 della legge n. 241 del 1990 per il rigetto dell’istanza di accesso agli atti.

La Corte ricorda che, in tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione, i vizi di motivazione sulle difese presentate in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, perché il giudizio di opposizione ha ad oggetto il rapporto e non l’atto. Il giudice potrà e dovrà valutare le deduzioni difensive con pienezza di poteri. Nello stesso senso la giurisprudenza richiamata esclude che la mancata audizione dell’interessato comporti la nullità del provvedimento.

Quanto all’accesso, il Collegio osserva che sul diniego sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, ma rileva che la Corte territoriale, attenendosi ai principi delle Sezioni Unite n. 1786 del 2010, ha accertato in fatto che il contraddittorio di primo grado si era sviluppato proprio sui documenti prodotti dalla convenuta con le note difensive. L’art. 18 della legge n. 689 del 1981 consente del resto di presentare scritti difensivi e chiedere l’audizione, mentre il diritto di difesa è comunque garantito in sede di opposizione. Il motivo è infondato.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili: pur formalmente veicolati come violazioni di legge, tendono a sollecitare una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità se non attraverso un vizio motivazionale, nella specie non denunciato.

La Corte ribadisce che i verbali ispettivi fanno piena prova solo dei fatti attestati in presenza o compiuti dal verbalizzante, mentre le dichiarazioni dei lavoratori sono liberamente apprezzabili. Il giudice può attribuire maggior rilievo a quanto raccolto nell’immediatezza dei fatti, considerandolo prova sufficiente in assenza di elementi contrari, ferma la necessità di adeguata motivazione, come affermato da Cass. n. 10634 del 2025 e n. 23252 del 2024. Nel caso di specie il ragionamento probatorio non è sindacabile. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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