Non dispersione della prova documentale e poteri del giudice d’appello (Cass. civ. Sez. III n. 17128 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di non dispersione della prova documentale ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice d’appello, quando il documento abbia formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza impugnata, può utilizzarlo per come ivi descritto. Se il giudice di primo grado ha erroneamente pretermesso l’esame di un documento e l’appellante lo richiama nel proprio atto, mentre la controparte non si è costituita in appello, o pur costituendosi non ha riprodotto l’atto, il giudice può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo. Il principio di non dispersione opera anche per i documenti e l’efficacia probatoria acquisita non dipende dalle successive scelte difensive della parte che li aveva offerti in comunicazione.
Il Fatto
Un fornitore di materiale sportivo agisce in giudizio per ottenere il pagamento del residuo di un credito, che assume riconosciuto con una scrittura del dicembre 2009 e originato da forniture rese a un’A.S.D., della quale il convenuto era stato presidente. Il convenuto nega il riconoscimento del debito, sostiene di aver sottoscritto l’atto solo per ricevuta e rileva di non ricoprire più la carica dal 2010, con cessazione dell’associazione nel 2013.
Il Tribunale accoglie la domanda, qualificando la scrittura come ricognizione di debito ex art. 1988 cod. civ. e ravvisando la responsabilità del convenuto ex art. 38 cod. civ.. La Corte d’appello, in accoglimento del gravame e con l’appellato contumace, rigetta la domanda. Il creditore ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura l’utilizzo, da parte del giudice d’appello, di documenti del fascicolo di primo grado non riprodotti in secondo grado, la mancata qualificazione della scrittura come ricognizione di debito e l’esclusione della responsabilità personale dell’ex presidente per le obbligazioni associative.
La Corte affronta il primo motivo muovendo dal principio di non dispersione della prova. Richiama le Sezioni Unite n. 28498 del 2005 e n. 3033 del 2013, secondo cui l’appellante deve produrre o ripristinare i documenti su cui fonda il gravame, subendo le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo altrui. Nel solco di tali pronunce cita le Sezioni Unite n. 4835 del 2023, che riconoscono al giudice d’appello il potere-dovere di esaminare il documento ritualmente prodotto in primo grado, se la parte interessata ne faccia specifica istanza illustrando le ragioni trascurate dal primo giudice.
Il documento non più reperibile nei fascicoli di parte può essere posto a fondamento della decisione se il suo contenuto è trascritto o indicato nella decisione impugnata o in altro atto del processo. Se l’appellante ha puntualmente allegato il fatto rappresentato dal documento e la controparte non lo ha riprodotto, è quest’ultima a subire le conseguenze del proprio comportamento processuale.
Su questa base il primo motivo è non fondato: il contenuto dei documenti è stato correttamente ricostruito sulla descrizione della sentenza di primo grado, e tale ricostruzione non ha formato oggetto di censura.
Il secondo motivo è inammissibile: l’interpretazione della scrittura come non idonea a integrare una chiara e inequivoca assunzione di debito non è implausibile e sfugge al sindacato di legittimità. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, perché i documenti richiamati non sono stati riprodotti in ricorso e la valutazione del giudice di merito costituisce giudizio di fatto insindacabile; essi al più attestano il ricevimento della merce, non l’avere agito per conto dell’associazione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.