Necessaria la notifica dell’appello incidentale alla parte contumace (Cass. civ. Sez. 3 n. 15089 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello incidentale proposto nei confronti di una parte rimasta contumace nel giudizio di secondo grado deve essere ad essa notificato, non essendo sufficiente il deposito dell’atto ai sensi dell’art. 343, primo comma, c.p.c. La regola della proposizione dell’appello incidentale nella prima comparsa o in udienza, senza necessità di notifica, opera soltanto quando la parte nei cui confronti l’impugnazione è diretta sia già costituita o si costituisca entro i termini, non anche quando sia assente. L’omessa notificazione dell’appello incidentale alla parte contumace determina un vizio del contraddittorio che inficia l’intero giudizio di appello. La prova dell’avvenuta notificazione grava sull’appellante incidentale, non potendosi pretendere dalla parte contumace la dimostrazione di un fatto negativo.
Il Fatto
La vicenda origina dal finanziamento di euro 25.000 erogato dalla creditrice alla società in nome collettivo costituita dal figlio e da altro socio. Dopo il recesso e la cancellazione della società, la creditrice agiva contro il socio superstite per la restituzione del residuo, invocando l’art. 2312 c.c. Il socio, a sua volta, instaurava un autonomo procedimento contro l’ex socio per l’inadempimento di una transazione, procedimento poi riunito al primo.
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente le domande. In appello, la Corte territoriale dichiarava incompetenza del giudice ordinario per la clausola compromissoria nel solo giudizio riunito relativo alla transazione e, nel merito, condannava entrambi gli ex soci al pagamento dell’intera somma residua. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il socio receduto, rimasto contumace in appello, e il socio superstite con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina prioritariamente il primo motivo del ricorso principale, con cui il socio contumace deduce la violazione dell’art. 292 c.p.c. per la mancata notificazione dell’appello incidentale. La natura della censura, volta a denunciare un vizio in procedendo sulla regolarità del contraddittorio, consente l’esame diretto degli atti.
La Suprema Corte richiama il principio per cui la notifica dell’appello incidentale non è necessaria solo quando esso sia rivolto contro l’appellante principale o altra parte già costituita o che si costituisca entro i termini di impugnazione. Tale regola non si applica invece quando l’appello incidentale sia proposto nei confronti di parti contumaci nel giudizio di secondo grado.
Dall’esame degli atti, compreso il fascicolo d’ufficio, non risulta la notificazione dell’atto di appello incidentale al socio receduto, rimasto contumace rispetto all’appello principale. La sola affermazione della sentenza impugnata sulla regolare contumacia degli appellanti non può assumere carattere decisivo, poiché la prova della notifica doveva essere fornita dall’appellante incidentale, interessato alla reiezione del ricorso.
La mancata notifica dell’appello incidentale alla parte contumace è quindi idonea a inficiare l’intero giudizio di appello. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale, e cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa sezione, anche per le spese.
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Nota della Redazione
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