Notaio responsabile d’imposta e legittimazione attiva al rimborso dell’imposta di registro (Cass. civ. Sez. V n. 32344 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, il notaio rogante, in qualità di responsabile d’imposta ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986, non è legittimato a presentare istanza di rimborso dell’imposta asseritamente indebita, spettando il relativo diritto ai soli contribuenti sostanziali, ossia alle parti dell’atto, unici interessati alla corretta determinazione del tributo. La legittimazione attiva al rimborso non compete a chi sia estraneo al rapporto d’imposta e obbligato solo per fatto altrui.
Qualora il contribuente non impugni l’avviso di liquidazione notificato al notaio rogante e presenti istanza di rimborso, dalla definitività dell’atto impositivo per mancata impugnazione deriva l’inammissibilità dell’istanza, perché contrastante con il titolo ormai definitivo che giustifica l’attività esattiva. La decadenza, attenendo a situazione non disponibile, è rilevabile d’ufficio anche in secondo grado.

Il Fatto

La società contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale ha rigettato il proprio appello, confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali versate per la registrazione di un atto di cessione di un suolo edificatorio.

La ricorrente censura la sentenza per nullità processuale, per non avere il giudice d’appello disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio rogante, e nel merito per la qualificazione dell’imposta come complementare. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo non è accolto. La Corte ribadisce che il notaio rogante opera quale responsabile d’imposta, obbligato al pagamento per fatti e situazioni riferibili ad altri, in virtù di una relazione non paritetica ma secondaria e dipendente. Egli non è legittimato alla richiesta di rimborso, salvo che il pagamento sia stato eseguito personalmente, circostanza che non emerge nella fattispecie. Il diritto al rimborso è limitato dall’art. 77 d.P.R. n. 131/1986 al contribuente e al soggetto nei cui confronti la sanzione sia stata applicata.

Quanto al profilo processuale, la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 11676 del 2024: l’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti. Poiché l’istanza di rimborso era stata presentata da chi ne aveva titolo e la notifica in appello era stata omessa verso chi non era titolare della legittimazione attiva, si configuravano cause scindibili, per le quali l’integrazione del contraddittorio non era necessaria.

La Corte aggiunge che, anche ove l’integrazione fosse necessaria, essa risulta processualmente irrilevante a fronte di ricorso manifestamente infondato, in ossequio al diritto alla ragionevole durata del processo.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte ricorda che, se il contribuente non impugna l’atto impositivo e presenta istanza di rimborso dopo aver pagato, dalla definitività dell’atto per mancata impugnazione deriva l’inammissibilità dell’istanza. Quanto all’imposta di registro, l’amministrazione ha la facoltà di scegliere il condebitore solidale cui rivolgersi, senza obbligo di notificare l’avviso agli altri. Il pagamento conseguente all’avviso notificato al notaio definisce il rapporto anche verso le parti contraenti, che non possono chiedere il rimborso, potendo solo far valere le proprie ragioni in sede di regresso o rivalsa. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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