Note di credito Iva: prova della corrispondenza con le fatture stornate (Cass. civ. Sez. V n. 22625 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La variazione in diminuzione dell’imponibile Iva, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, presuppone un’operazione imponibile per la quale sia stata emessa fattura, che sia vera e reale, e il sopravvenire di una causa di scioglimento del contratto. Il cedente è tenuto a fornire la prova della corrispondenza tra l’operazione originaria e quella sopravvenuta, mediante l’indicazione specifica dei dati idonei a collegare fatture e note di credito. Tale dimostrazione, ove non emerga inequivocabilmente dalle fatture o dalla loro registrazione, deve essere offerta con altri mezzi di prova, nel rispetto delle regole generali e in particolare dell’art. 2704 cod. civ. L’archiviazione del procedimento penale non incide sull’accertamento tributario, operando il principio del doppio binario.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Torino respinse il ricorso proposto da una società avverso l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione, ai fini Iva e imposte dirette per l’anno 2011, il maggior reddito accertato. La pretesa erariale scaturiva dall’emissione, da parte della contribuente, di un rilevante numero di note di credito con contestuale storno dal conto ricavi e conseguente variazione in diminuzione. La società sosteneva che le note erano state emesse a fronte di contestati vizi e difetti per opere eseguite e fatturate, di lavori ineseguiti ma oggetto di fatturazione, ovvero di errori contabili.
I giudici di primo grado ritennero che, per la genericità delle annotazioni e la non univocità degli argomenti difensivi, le note di credito non fossero giustificate. Il successivo appello fu rigettato: la C.T.R. del Piemonte rilevò che ostava all’operatività del meccanismo la insussistenza di chiari elementi di collegamento fra le fatture rettificate e le note di credito. La contribuente ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; l’Amministrazione ha depositato controricorso.
La Motivazione della Corte
L’unico mezzo di impugnazione denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972. La sentenza d’appello è criticata nella parte in cui ha ritenuto ostativo alla detrazione il fatto che le note di credito riportassero una dicitura generica e non facessero espressa menzione delle fatture alle quali si riferivano. La ricorrente sostiene che la variazione dell’imponibile non richiede specifiche modalità di esecuzione, quanto piuttosto la registrazione della variazione e della relativa causa; rileva inoltre che il presupposto della diminuzione risiede nella realtà dell’operazione, esclusa, nella specie, anche dal giudice penale che aveva disposto l’archiviazione.
Il motivo non è fondato. La Corte richiama la costante lettura dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, che consente al cedente di portare in detrazione l’Iva in ogni caso in cui un’operazione per la quale sia stata emessa fattura venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l’ammontare imponibile. L’applicazione della disposizione presuppone, anzitutto, la realizzazione di un’operazione imponibile vera e reale e il sopravvenire di una causa di scioglimento del contratto, senza che occorra lo specifico accertamento negoziale o giudiziale della risoluzione intervenuta. È necessario, inoltre, che sussista un titolo idoneo a realizzare gli effetti solutori del precedente contratto, che le parti dei due negozi coincidano, che siano regolarmente adempiuti gli obblighi di registrazione previsti dagli artt. 23, 24 e 25 dello stesso d.P.R. e che la vicenda risolutiva, ove trovi titolo in un mutuo dissenso, si verifichi entro il termine di un anno.
Su queste basi, la Corte riconosce che rileva essenzialmente la dovuta registrazione della variazione e della sua causa, onde impedire forme di elusione. Ma è altrettanto vero che il contribuente è anzitutto tenuto a fornire la prova della corrispondenza tra le due operazioni, mediante la specifica indicazione dei dati idonei a collegarle, sì da dimostrare l’identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originarie e l’oggetto della registrazione della variazione. Ove tale dimostrazione non emerga inequivocabilmente dalle fatture o dalla loro registrazione, deve essere offerta attraverso altri mezzi di prova, nel rispetto delle regole generali e in particolare dell’art. 2704 cod. civ.
Nel caso in esame i giudici d’appello si sono conformati a tali principi, escludendo, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la società avesse fornito una documentata giustificazione dell’emissione delle note di accredito. Né assume rilievo l’intervenuta archiviazione del procedimento penale, operando il principio del doppio binario fra i due distinti accertamenti. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato ulteriore, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.