Distanze tra costruzioni e aumento volumetria: no alla riduzione in pristino (Cass. civ. Sez. II n. 9802 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che affermi l’aumento di volumetria di un manufatto ai fini della disciplina sulle distanze è viziata per difetto di motivazione quando il giudice, senza chiarire da dove desuma tale aumento, non si confronti con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e con la decisione di primo grado che lo avevano escluso. La decisione sul ricorso o meno alla CTU è potere discrezionale del giudice, ma il rigetto dell’istanza va motivato dimostrando di poter risolvere i problemi tecnici con corretti criteri. La riduzione in pristino prevista dall’art. 873 cod. civ. impone l’arretramento del manufatto, non anche il suo abbassamento; un dispositivo che condanni all’arretramento contestualmente affermando un aumento in altezza è contraddittorio e ineseguibile. Il giudice deve inoltre verificare in concreto la normativa locale applicabile, non potendone affermare l’irrilevanza nei rapporti tra privati.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile convenne in giudizio il confinante, assumendo che questi, nel corso di lavori eseguiti sul proprio fabbricato, avesse rimosso la copertura provvisoria di un terrazzo, realizzato un locale chiuso, tagliato travi e strutture lignee del tetto di proprietà attorea e sopraelevato la falda con sconfinamento oltre il confine. Domandava l’accertamento delle opere illegittime, la condanna alla riduzione in pristino e il risarcimento del danno.

Il Tribunale rigettò le domande, qualificate come aquiliane e ritenute sfornite di prova, escludendo l’aumento volumetrico e la natura di atti emulativi degli interventi. La Corte d’Appello, in parziale riforma, accolse la domanda di riduzione in pristino, condannando il confinante all’arretramento del fabbricato fino alla misura delle distanze di legge e al risarcimento del danno. Il soccombente propose ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello avversario per indeterminatezza dei motivi, è in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte rileva che il mancato esame di una questione puramente processuale, come quella dell’inammissibilità dell’appello, non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo rispetto alle domande di merito, richiamando Cass. n. 14276/2017.

Nel merito il motivo è infondato: i motivi di appello risultavano adeguatamente prospettati e sufficientemente specifici. Il controllo sul rispetto dell’art. 342 cod. proc. civ. va condotto raffrontando la motivazione del provvedimento appellato e l’atto di gravame, secondo Cass. n. 4695/2017. La Corte ricorda che l’appellante non è obbligato a indicare i passi della motivazione da censurare né a esporre un progetto alternativo di sentenza, richiamando Cass. Sez. Un. n. 27199/2017 e Cass. n. 10916/2017, essendo il giudizio di appello ancora una revisio prioris instantiae.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte d’Appello aveva qualificato l’opera come nuova costruzione, soggetta alle distanze, applicando la distinzione tra ristrutturazione e ricostruzione tracciata da Cass. Sez. Un. n. 21578/2011. Ma il percorso argomentativo è errato: l’aumento di volumetria è stato desunto dall’osservazione degli schemi progettuali e della realizzazione effettiva, senza che il giudice chiarisse da dove lo traesse e senza confrontarsi con le risultanze della CTU e della decisione di primo grado che lo avevano escluso.

La decisione di ricorrere o meno a una consulenza tecnica è potere discrezionale del giudice, ma il rigetto dell’istanza va motivato dimostrando di poter risolvere i problemi tecnici con corretti criteri, secondo Cass. n. 25851/2018. La sentenza è inoltre contraddittoria laddove afferma un aumento in altezza e in ampiezza, mentre l’art. 873 cod. civ. impone di arretrare, non di abbassare il manufatto. Ne deriva un dispositivo incerto e ineseguibile, privo di indicazioni sulle modalità di demolizione. Il giudice ha inoltre omesso, in violazione del principio iura novit curia, di verificare la normativa locale applicabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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