Notifica dell’appello a indirizzo errato e nullità della dichiarazione di contumacia (Cass. civ. Sez. III n. 9001 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’atto di appello eseguita presso un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario, con conseguente perfezionamento ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., è nulla, perché il procedimento si svolge sul presupposto erroneo della dimora del destinatario in quel luogo. La nullità non è sanata dalla costituzione in giudizio e travolge la dichiarazione di contumacia del convenuto, che il giudice di merito non avrebbe potuto pronunciare ma doveva disporre la rinnovazione della notificazione. È invece valida la notifica che il notificatore attesti di aver consegnato a persona che si è dichiarata incaricata di ricevere l’atto per conto della destinataria, in difetto di querela di falso su tale attestazione.
Il Fatto
Due ex soci di uno studio professionale, a suo tempo titolare di un credito risarcitorio verso la società distributrice di energia elettrica per irregolare somministrazione, ricorrono in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Sassari che, in riforma della decisione di primo grado favorevole, aveva dichiarato la cessata materia del contendere.
Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che la cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese, intervenuta prima della pubblicazione della sentenza di prime cure, implicasse rinuncia tacita al credito non ancora accertato. Ai due ex soci la notifica dell’atto di appello non era stata regolarmente indirizzata, e su ciò si concentra il ricorso.
La Motivazione della Corte
I giudici di merito avevano applicato il principio secondo cui la cancellazione della società trasmette ai soci obbligazioni e diritti compresi in bilancio, ma non le mere pretese né i crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione avrebbe richiesto un’attività ulteriore. Da qui la rinuncia tacita presunta dal mancato inserimento del credito e dalla contumacia dei soci in appello.
I ricorrenti censurano tale ricostruzione con tre motivi: il primo per violazione degli artt. 1236 e 1334 cod. civ., non essendo la cancellazione atto equipollente a rinuncia; il secondo per violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., stante l’inidoneità degli indizi addotti; il terzo per violazione degli artt. 156 e ss. cod. proc. civ., per difetto di regolare citazione in appello.
La Corte affronta per primo il terzo motivo, che assume carattere pregiudiziale perché attiene alla correttezza della notificazione e dunque alla legittimità della dichiarazione di contumacia. Quanto alla prima destinataria, l’attestazione del notificatore di aver consegnato l’atto a persona incaricata di riceverlo è sufficiente a fondare la validità della notifica, in assenza di querela di falso.
Viceversa, per il secondo destinatario la notifica è stata eseguita a un numero civico diverso da quello di effettiva residenza. Il notificatore, non rinvenuto il destinatario né persona idonea, ha proceduto ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., dando per presupposta una dimora che risultava pacificamente insussistente. Ne deriva la nullità della notifica, non sanata dalla costituzione in giudizio, e l’illegittimità della dichiarazione di contumacia, con obbligo di disporre la rinnovazione della notificazione.
L’accoglimento del terzo motivo nei termini precisati assorbe i restanti, di merito. La decisione è cassata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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