Spese di merito al vincitore del giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 3486 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parte soccombente nei gradi di merito anteriori al giudizio di legittimità, che risulti poi vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio, ha diritto alla liquidazione non solo delle spese del giudizio di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell’intero processo. Ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione del giudice del rinvio sulle spese dei gradi di merito integra un’omissione censurabile in sede di legittimità, non riconducibile alla mera omissione materiale correggibile ai sensi dell’art. 287 c.p.c. Il principio di soccombenza va applicato avendo riguardo all’esito finale del giudizio, e non alla posizione processuale assunta nei gradi che la cassazione con rinvio ha travolto.

Il Fatto

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio la controricorrente per far dichiarare la nullità di un atto di donazione immobiliare, deducendo la mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica. La domanda era stata respinta in entrambi i gradi di merito, con spese poste a carico degli attori.

La pronuncia di appello è stata cassata con rinvio con ordinanza n. 24961/2018. All’esito, la Corte d’appello di Messina ha dichiarato la nullità della donazione e ha liquidato in favore dei ricorrenti le sole spese di legittimità e del giudizio di rinvio, nulla disponendo su quelle dei gradi precedenti. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., per non aver il giudice del rinvio statuito sulle spese di primo grado e di appello nonostante l’esplicita richiesta dei ricorrenti, risultati vincitori. Il secondo motivo prospetta la violazione degli artt. 91 e 336 c.p.c., per violazione del principio di soccombenza.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Il giudice distrettuale, dopo aver dichiarato la nullità della donazione, ha pronunciato sulle sole spese di cassazione e del rinvio, omettendo ogni statuizione su quelle dei gradi anteriori, inizialmente poste a carico dei ricorrenti, poi risultati vincitori.

Il passaggio centrale esclude che si tratti di una mera omissione materiale emendabile con la correzione ai sensi dell’art. 287 c.p.c., richiamando Cass. Sez. Un. n. 16415/2018. Il giudice del rinvio, invocando il principio di soccombenza, ha mostrato di ritenere che la cassazione con rinvio della pronuncia di appello gli precludesse di provvedere sulle spese dell’intero giudizio: si è dunque in presenza di un vero e proprio error in iudicando, e non di un semplice difetto materiale.

La Corte dà continuità al principio secondo cui la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, divenuta vittoriosa all’esito del rinvio, ha diritto alla liquidazione delle spese dell’intero processo. Sul punto richiama Cass. n. 15868/2015 e Cass. n. 1407/2020: la mancata statuizione del giudice del rinvio, se la parte ne ha fatto richiesta, integra un’omissione censurabile in sede di legittimità.

La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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