La notifica della cartella esattoriale interrompe la prescrizione del credito tributario (Cass. civ. Sez. V n. 19204 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella esattoriale assolve, nel procedimento di riscossione coattiva, la funzione riservata dall’art. 479 cod. proc. civ. alla notificazione del titolo esecutivo e, insieme, quella riservata dall’art. 480 cod. proc. civ. alla notificazione del precetto; essa è pertanto idonea, in linea di principio, a interrompere la prescrizione del credito tributario. Ne consegue che il giudice di merito, nel liquidare il termine prescrizionale, non può assumere come dies a quo la data di contribuzione, dovendo piuttosto considerare la notifica della cartella. La copia fotostatica dell’avviso di ricevimento, munita di attestazione di conformità ad opera dell’agente della riscossione, è sufficiente a dimostrare l’avvenuta notificazione, e il relativo disconoscimento deve essere circostanziato e non generico.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava al contribuente un’intimazione di pagamento per imposte erariali e comunali relative a plurime annualità, oltre sanzioni, interessi e accessori. L’atto faceva seguito a una serie di cartelle di pagamento, notificate negli anni precedenti.

Il contribuente impugnava l’intimazione davanti alla giustizia tributaria, deducendo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione dei crediti, la nullità dell’atto per difetto di notifica delle cartelle, l’omessa indicazione della base di calcolo degli interessi e la violazione dello Statuto del contribuente. Il primo grado respingeva il ricorso; il giudice regionale, in parziale accoglimento dell’appello, riteneva prescritti i crediti per i tributi locali di alcune annualità, nonché sanzioni e interessi dei tributi erariali, assumendo come riferimento temporale la data di contribuzione anziché quella di notifica della cartella. Propongono ricorso per cassazione l’agente della riscossione, in via principale, e il contribuente, in via incidentale.

La Motivazione della Corte

Il motivo principale dell’agente della riscossione è fondato. Il giudice regionale ha trascurato di apprezzare l’incidenza della notificazione della cartella di pagamento rispetto al decorso della prescrizione. La cartella, invero, non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. Essa assolve dunque alla duplice funzione della notifica del titolo esecutivo e del precetto, risultando in linea di principio utile a interrompere la prescrizione.

Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. Il deposito in giudizio della copia fotostatica dell’avviso di ricevimento, munita di attestazione di conformità all’originale, è sufficiente a dimostrare l’avvenuta notificazione della cartella che costituisce presupposto dell’intimazione impugnata. Il disconoscimento deve essere circostanziato, con indicazione dei documenti contestati, degli aspetti difformi e con allegazione di idonea prova. La Corte richiama la disciplina dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, di ampia portata, e l’art. 2718 cod. civ. sulle copie conformi.

La Corte distingue nettamente il disconoscimento della conformità all’originale dal diniego di originale: il primo attiene al contenuto del documento prodotto in copia e consente l’accertamento della conformità anche mediante presunzioni; il secondo contesta l’esistenza stessa dell’originale e richiede la querela di falso. Su tali basi il motivo è respinto.

Il secondo motivo incidentale è infondato: l’eccezione sull’utilizzo di un operatore postale privato non coglie nel segno, essendo valida la notifica compiuta tramite operatore in possesso dello specifico titolo abilitativo, configurandosi l’inesistenza della notificazione solo in casi residuali. Il terzo motivo è inammissibile, prospettando questione nuova non dedotta nel ricorso introduttivo, in violazione del principio di autosufficienza. Il quarto motivo, sulla ripartizione delle spese, è anch’esso inammissibile, rientrando la valutazione della soccombenza reciproca nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte accoglie quindi il ricorso principale, rigetta l’incidentale e cassa con rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.

Nota della Redazione

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