Ingiunzione di pagamento per tributi locali: ammissibile l’ingiunzione del concessionario senza allegazione degli atti prodromici (Cass. civ. Sez. 5 n. 17980 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva dei tributi locali, l’ente impositore, qualora affidi il servizio ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446 del 1997, può legittimamente avvalersi della procedura di ingiunzione di pagamento di cui al r.d. n. 639 del 1910, seguendo le disposizioni del titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973 in quanto compatibili, senza dover ricorrere alla cartella esattoriale. L’ingiunzione fiscale, che costituisce un atto liquidatorio successivo all’avviso di accertamento divenuto definitivo, è sufficientemente motivata se contiene il richiamo all’atto impositivo e all’importo dovuto, non essendo necessaria l’allegazione degli atti prodromici già notificati. Qualora l’atto sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, ai sensi dell’art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995.
Il Fatto
La società contribuente impugnò l’ingiunzione di pagamento notificata dal concessionario del servizio di riscossione del Comune, per un ammontare complessivo di oltre 49.000 euro, relativa a cinque avvisi di accertamento per omesso versamento della TARSU per gli anni dal 2008 al 2012. La ricorrente ne eccepì la non debenza, essendo stata costituita solo nell’anno 2012, e dedusse plurimi vizi dell’atto. Sia la Commissione Tributaria Provinciale sia la Commissione Tributaria Regionale respinsero le doglianze, ritenendo legittima la riscossione mediante ingiunzione e confermando la debenza delle somme. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quindici motivi, cui resiste il Comune.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato le numerose censure, rigettando il ricorso. In primo luogo, ha dichiarato inammissibili i motivi carenti di autosufficienza o concernenti questioni nuove non dedotte nel giudizio di merito, richiamando il principio per cui il ricorrente deve indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione sia stata sollevata. Ha altresì escluso qualsivoglia obbligo del giudice di pronunciarsi espressamente sull’istanza di sospensione cautelare, poiché la decisione sul merito assorbe ogni questione cautelare incompatibile.
Nel merito, la Corte ha affermato che la riscossione coattiva dei tributi locali non avviene necessariamente a mezzo di cartella di pagamento. L’art. 36, comma 2, del d.l. n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, consente all’ente locale di scegliere tra la procedura dell’ingiunzione, se svolta in proprio o affidata ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997, e la procedura del ruolo, se affidata agli agenti della riscossione. Nella specie, l’ingiunzione emessa dal concessionario e sottoscritta dal legale rappresentante è stata ritenuta legittima.
Quanto alla dedotta nullità per mancata allegazione degli atti prodromici, la Corte ha precisato che l’ingiunzione fiscale è un atto liquidatorio successivo all’avviso di accertamento divenuto definitivo, che non richiede l’allegazione degli atti presupposti già notificati. È sufficiente che contenga il richiamo all’atto impositivo e l’importo dovuto, come avvenuto nel caso di specie. In relazione alla sottoscrizione, la Corte ha infine chiarito che, per gli atti prodotti con sistemi informativi automatizzati, l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile sostituisce legittimamente la firma autografa, in virtù della norma speciale di cui all’art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995, non abrogata.
Nota della Redazione
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