Notifica cartella via pec esclusiva: nullità sanabile se raggiunge lo scopo (Cass. civ. Sez. V n. 34771 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella notifica della cartella di pagamento a soggetto esercente attività d’impresa o professionale, l’inosservanza dell’obbligo di notificazione esclusiva a mezzo posta elettronica certificata posto dall’art. 14 d.lgs. n. 159 del 2015, che ha modificato l’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, integra una nullità dell’atto e non una ipotesi di inesistenza della notificazione. La categoria dell’inesistenza è, invero, meramente residuale, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va ricondotta alla bipartizione tra l’atto e il non atto, e l’atto inesistente neppure possiede i requisiti minimi per essere considerato tale. Ne consegue che la nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., ove l’adozione delle modalità tradizionali abbia comunque determinato la piena ed effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Il consolidamento degli effetti della cartella non impugnata nei termini preclude la deduzione dei vizi della relativa notifica mediante l’impugnazione della successiva intimazione di pagamento.
Il Fatto
Il contribuente era attinto da una intimazione di pagamento notificata nel marzo 2020, emessa in relazione a una cartella di pagamento indicata per notificata nell’agosto 2016, per IRPEF, addizionale comunale, addizionale regionale e IVA relativi all’anno d’imposta 2011, oltre sanzioni, interessi, compensi di riscossione e accessori, per un importo complessivo di euro 95.799,77.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la notifica della cartella. L’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione proponevano due distinti appelli, riuniti e accolti dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con sette motivi, resistiti dalle Agenzie fiscali con unico controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’agente della riscossione, per mancato deposito del file in formato “.eml” e per la notifica dell’impugnazione al solo contribuente e non anche all’Agenzia delle entrate. La Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato, rilevando che il contenuto dei due appelli era identico e che la loro riunione ha consentito la trattazione in una sede processuale unica. Il contribuente, inoltre, non ha allegato alcun concreto pregiudizio alle prerogative difensive, sicché la censura è rimasta sul piano meramente teorico. Le forme digitali, ha precisato la Corte, non sono fini a se stesse ma funzionali al giusto processo: richiamando Cass. n. 16189 del 2023, ha confermato che la violazione delle forme digitali determina nullità e non inesistenza della notificazione, convalidabile oggettivamente ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ.
Il secondo motivo investiva la ritenuta illegittimità della notifica della cartella, eseguita a mani anziché esclusivamente a mezzo pec. Il ricorrente ne sosteneva la inesistenza. La Corte ha replicato che il contribuente, a seguito della notifica, aveva effettuato versamenti parziali per complessivi euro 46.340,42 nel novembre 2016 e nel gennaio 2017, avendo dunque conoscenza dell’atto almeno da tale data, e che avrebbe dovuto impugnare la cartella “in limine”: in difetto, i suoi effetti si sono consolidati, non potendo più essere recuperati i motivi di impugnazione ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 attraverso l’impugnazione dell’intimazione. Richiamando Cass. n. 3414 del 2024, ha ricordato che la richiesta di rateizzazione preclude, di regola, al contribuente di eccepire la mancata conoscenza delle cartelle e degli atti impositivi presupposti.
Nel merito, la Corte ha escluso che la notifica cartacea sia inesistente. Trasponendo l’insegnamento di Cass. n. 30950 del 2024 e il principio delle Sezioni Unite n. 14916 del 2015 e n. 6377 del 2024, ha enunciato che la notifica della cartella eseguita cartaceamente a soggetto esercente attività d’impresa o professionale è nulla, ma che la nullità derivante dalla mancata adozione delle modalità telematiche prescritte in via esclusiva è sanata quando le modalità tradizionali abbiano comunque determinato il raggiungimento dello scopo, tanto più se il destinatario ha ricevuto l’atto a mani, con piena ed effettiva conoscenza.
Il terzo motivo, sulla decadenza dall’esercizio della riscossione ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, è stato rigettato perché segue le sorti del precedente. Il quarto, sulla mancata sottoscrizione del ruolo, è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha richiamato Cass. nn. 19405 del 2021 e 27561 del 2018, secondo cui l’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede sanzione per l’omessa sottoscrizione, operando la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana. Il quinto e il sesto motivo, sulla motivazione dell’intimazione e sui criteri di calcolo degli interessi, sono stati dichiarati inammissibili per violazione dei principi di precisione e autosufficienza; nel merito, il riferimento all’inadempimento della cartella è sufficiente a integrare la motivazione dell’intimazione, anche in punto di interessi, determinabili ex lege (Cass. n. 6288 del 2025). Il settimo motivo, sulle spese, è stato giudicato in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato, essendo la compensazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Cass. n. 9860 del 2025). Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese e applicazione degli artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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