Compensi avvocato, prova del criterio pattuito mancante non impedisce ricorso alle tariffe (Cass. civ. Sez. II n. 3492 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compensi professionali dell’avvocato, l’art. 2233 cod. civ. pone una gerarchia preferenziale tra i criteri di determinazione del compenso: la convenzione tra le parti, poi le tariffe e gli usi, infine la determinazione del giudice previo parere dell’associazione professionale. La mancata dimostrazione del criterio di quantificazione pattiziamente stabilito preclude l’applicazione del parametro pattizio, che è mero criterio di liquidazione, ma non incide sull’an del credito né inibisce al giudice il ricorso al criterio residuale delle tariffe. Accertato lo svolgimento della prestazione, il compenso va quindi liquidato, stante il carattere oneroso del rapporto contrattuale.

Il Fatto

Un’associazione professionale ottenne, nel 2018, un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Milano per compensi di assistenza giudiziale e stragiudiziale, sulla base di contratti risalenti al 22 ottobre 2015. I destinatari proposero opposizione, contestando l’an e il quantum della pretesa e rilevando un errore di calcolo nella fase monitoria.

Il Tribunale, con sentenza del 2021, revocò il decreto e rideterminò gli importi dovuti, condannando i clienti al pagamento. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 541/2023, accolse invece l’appello dei clienti, rigettò le domande dello studio e ne dispose la restituzione degli importi già corrisposti. Lo studio ricorse per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denunciava la violazione degli artt. 1226, 1709, 2225 e 2233 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente sosteneva che, accertato l’espletamento dell’incarico, il giudice dovesse determinare il compenso con criterio equitativo, senza rigettare la domanda per carente prova sul quantum.

La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 19427 del 2021, secondo cui la norma architrave dell’art. 2233 cod. civ. stabilisce che il ricorso ai criteri sussidiari è precluso al giudice quando esiste uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni sono preminenti su ogni altro criterio di liquidazione. Le tariffe svolgono funzione integrativa e suppletiva, operando solo se manca l’accordo o non esistano tariffe obbligatorie.

Il collegio chiarisce però il limite di tale lettura. Gli stessi principi valgono per l’attività stragiudiziale, rispetto alla quale, in caso di mancato compimento dell’incarico, spetta il compenso per l’attività concretamente svolta, da determinarsi, in mancanza di accordo, sulla base delle voci tariffarie o in via equitativa, ai sensi dell’art. 2233 cod. civ. (Cass. Sez. II n. 2788 del 2023).

La Corte afferma che tali principi non possono essere interpretati nel senso che, in assenza di prova del criterio pattuito, il legale non abbia diritto ad alcun compenso, quando sia rimasto accertato l’avvenuto espletamento della prestazione, stante il carattere oneroso del rapporto. La mancata dimostrazione del monte orario impedisce solo l’applicazione del parametro pattizio, non incidendo sull’an del credito.

I giudici di merito hanno quindi errato nel ritenere che il compenso potesse essere quantificato esclusivamente in base alle tariffe orarie e nell’omettere di liquidare gli onorari. Il motivo è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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