Giudicato di annullamento della graduatoria prevale sul giudicato successivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23643 del 21.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sentenza passata in giudicato che annulla la graduatoria di una procedura finalizzata al conseguimento di una superiore fascia retributiva, stante la sua natura costitutiva, non può essere resa inefficace da altra decisione successivamente divenuta definitiva che affermi la validità della medesima procedura: la modifica delle situazioni giuridiche già intervenuta non può essere rimossa da pronunce posteriori, ancorché fondate su ricostruzioni diverse e in apparenza incompatibili, restando le stesse inutiliter datae. La P.A., nel dare esecuzione a pronunce contrastanti dei propri dipendenti, incontra l’unico limite, ricavabile dall’art. 97 Cost. e dai principi di correttezza e buona fede, nell’obbligo di tenere una condotta omogenea verso tutti i partecipanti e di rispettare le sentenze definitive favorevoli a chi abbia contestato la procedura. Il passaggio in giudicato delle sentenze impugnate per cassazione, in caso di estinzione con decreto per rinuncia, avviene decorsi dieci giorni dalla comunicazione della declaratoria, senza richiesta di fissazione dell’udienza.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di un’amministrazione statale, aveva impugnato davanti al giudice del lavoro l’atto di retrocessione da una fascia retributiva superiore a quella inferiore e la conseguente richiesta di recupero delle somme percepite, chiedendo il ripristino del precedente inquadramento e il risarcimento del danno. La vicenda traeva origine dall’annullamento, ad opera di una sentenza passata in giudicato, della graduatoria di una procedura selettiva interna, eseguito dall’amministrazione con l’esclusione di numerosi vincitori, tra cui il lavoratore.

Il Tribunale adito aveva accolto la domanda, ritenendo prevalente, per il criterio temporale, un giudicato successivo favorevole al dipendente. La Corte d’appello aveva confermato, individuando il giudicato successivo nel decreto di estinzione per rinuncia emesso in altra controversia dalla Suprema Corte. Le amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce preliminarmente il thema decidendum, rilevando che i giudici di merito lo avevano erroneamente incentrato sulla prevalenza, nei rapporti tra datore di lavoro pubblico e dipendente, di un giudicato rispetto all’altro. Occorre invece muovere dalla tipologia delle sentenze: la pronuncia resa nella vicenda favorevole all’amministrazione aveva accoglimento di una domanda di annullamento della graduatoria e, in quanto tale, aveva natura costitutiva, con effetto di modifica definitiva della situazione giuridica.

Al formarsi del giudicato formale, spiega la Corte, è seguito un effetto di cosa giudicata sostanziale che ha comportato l’annullamento e la definitiva riformulazione della graduatoria. La pronuncia successiva, invece, pur essendo divenuta definitiva, definiva la lite facendo salva una graduatoria ormai superata: essa è pertanto inutiliter data, non esistendo più il bene della vita della vita su cui avrebbe dovuto incidere. Il conflitto tra giudicati, che presuppone l’identità di persone, petitum e causa petendi, non è dunque configurabile, nonché per l’assenza, nell’altro giudizio, di una domanda degli altri partecipanti.

La Corte esclude inoltre che gli effetti del giudicato favorevole all’amministrazione potessero estendersi oltre la sfera del singolo ricorrente, richiamando la giurisprudenza amministrativa sull’operare inter partes del giudicato e il disposto dell’art. 2909 cod. civ. L’atto con cui l’amministrazione aveva reso generali gli effetti dell’annullamento è qualificato come atto gestorio di diritto privato, adottato nell’esercizio dei poteri datoriali e soggetto al rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

La Corte affronta poi l’ipotesi subordinata della violazione dell’art. 39 cod. proc. civ.: in presenza di cause identiche o in rapporto di continenza davanti a giudici diversi, quella introdotta successivamente deve essere definita in rito. Il secondo giudicato, ove emanato nel merito, sarebbe apparente e cedevole rispetto al primo. Nella specie, però, le fattispecie non sono identiche né riconducibili alla continenza.

In conclusione, sono accolti il primo e il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il terzo e assorbiti il quarto e il quinto; il ricorso incidentale condizionato è dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, per la decisione nel merito, anche in ordine alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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