Notifica cartella via raccomandata diretta: no obbligo di seconda raccomandata (Cass. civ. Sez. V n. 21558 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella di pagamento, l’art. 26, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 602/1973 prevede una modalità di notificazione integralmente affidata al concessionario e all’ufficiale postale, alternativa a quella di competenza esclusiva dei soggetti indicati nella prima parte della disposizione. La notifica si perfeziona con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di relata e senza invio di una seconda raccomandata, neppure quando il plico sia consegnato al portiere. La presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione. Nel giudizio tributario di appello la produzione di nuovi documenti è consentita dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, senza la preclusione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., anche per la parte rimasta contumace in primo grado e anche per documenti preesistenti.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un preavviso di fermo amministrativo, eccependo l’illegittimità per difetto di notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Nel giudizio di primo grado l’Agenzia delle entrate deduceva solo il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre l’agente per la riscossione non si costituiva.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, non risultando provata la regolare notifica delle cartelle. L’agente proponeva appello, producendo la documentazione delle notificazioni. La Commissione tributaria regionale, rilevato il difetto di giurisdizione per le pretese non tributarie, accoglieva nel resto il gravame. Il contribuente ricorre in Cassazione con sei motivi, deducendo tra l’altro l’inammissibilità delle produzioni documentali in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo processuale. Nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., perché la materia è regolata dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di prime cure. Non è richiesto che la mancata produzione in primo grado sia stata determinata da causa non imputabile alla parte. Il principio vale anche per la parte rimasta contumace in primo grado. La Corte precisa che l’orientamento riguarda il testo dell’art. 58 antecedente alla novellazione operata dal d.lgs. n. 220/2023, applicabile ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

Sul secondo motivo, la Corte ricostruisce la disciplina della notifica diretta della cartella esattoriale. Il d.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 1, seconda parte, configura una modalità di notificazione integralmente affidata al concessionario e all’ufficiale postale, alternativa a quella di competenza dei soggetti indicati nella prima parte. La notifica si perfeziona con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di apposita relata. È l’ufficiale postale a garantire, nell’avviso, che l’esecuzione è avvenuta su istanza del soggetto legittimato e che vi è coincidenza tra destinatario e consegnatario.

Ne consegue che, quando la notificazione è eseguita direttamente dall’ufficio ai sensi della legge n. 890/1982, art. 14, non si applicano le norme sulla notifica dell’art. 149 cod. proc. civ. e non serve la seconda raccomandata. L’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si considera ritualmente consegnato, in forza della presunzione dell’art. 1335 cod. civ., superabile solo con la prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. La Corte richiama la sentenza n. 175 del 2018 della Corte costituzionale, secondo cui l’avviso di ricevimento completato dall’operatore postale fornisce la prova della consegna.

Quanto agli ulteriori motivi, la produzione della relata o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella è sufficiente a provare il perfezionamento e la data della notifica, senza necessità di produrre l’originale della cartella stessa. La consegna al domicilio fa presumere la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario la prova contraria. Il possesso della qualifica di ufficiale della riscossione non è richiesto, perché le formalità prescelte sono affidate al concessionario e all’ufficiale postale. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *