Notifica al difensore sospeso dall’albo e decorrenza del termine breve (Cass. civ. Sez. I n. 29806 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della sentenza eseguita al difensore che, al momento della notifica, sia sospeso dall’esercizio della professione è nulla, perché indirizzata a soggetto non abilitato a riceverla, e non è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ. In tale ipotesi la notificazione alla parte personalmente costituisce l’unico mezzo per attivare il termine breve. Il ricorso per cassazione che ometta l’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, delle ragioni della domanda e delle argomentazioni della decisione impugnata è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente aveva rilasciato, in favore di una banca, una fideiussione omnibus e una fideiussione specifica a garanzia degli obblighi assunti da una società di cui era socio. Emesso decreto ingiuntivo per oltre centoquarantamila euro, l’opposizione proposta ex art. 645 cod. proc. civ. era stata respinta dal Tribunale di Vicenza.
La Corte di appello di Venezia aveva confermato la decisione, ritenendo la fideiussione valida e non estesa la nullità alle sole clausole anticoncorrenziali, e qualificando la dichiarazione del garante del giugno 2019 come riconoscimento del diritto idoneo a impedire la decadenza ex art. 2966 cod. civ. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sull’art. 1957 cod. civ. e sull’art. 1419 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale di tardività del ricorso, sostenuta dalla controricorrente sul rilievo che la sentenza di appello era stata notificata a mezzo pec al difensore del ricorrente il 7 giugno 2024.
Il Collegio, però, accerta che a quella data il difensore risultava sospeso dall’albo, in via amministrativa e a tempo indeterminato, con provvedimento ancora efficace. Richiamando Cass. n. 21359 del 2020 e, in senso conforme, Cass. nn. 13221 e 19659 del 2024, la Corte afferma che la notificazione eseguita a chi ha perduto lo status di avvocato è nulla e non fa decorrere il termine breve.
Ne deriva che la notifica alla parte personalmente era l’unico mezzo per attivare il termine dell’art. 325 cod. proc. civ. Mancando prova di tale notifica, il ricorso, notificato il 25 settembre 2024, è tempestivo perché proposto entro il termine semestrale di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ.
La Corte dichiara quindi non confermabile la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. Il ricorso resta tuttavia inammissibile per autonoma ragione: la sua struttura non contiene un’adeguata descrizione della vicenda processuale, dei fatti costitutivi della domanda e delle ragioni della decisione di primo grado. Richiamando Cass., Sez. Un., n. 11653 del 2006 e Cass., Sez. Un., n. 2602 del 2003, il Collegio ribadisce che l’esposizione sommaria dei fatti è requisito di contenuto-forma che consente alla Suprema Corte piena cognizione del fatto, senza ricorso ad altre fonti.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese. Non si dispone la condanna ex art. 96 cod. proc. civ., ma si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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