Notifica ex art 143 cpc inammissibile se convenuto trasferito all estero (Cass. civ. Sez. II n. 12657 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 cod. proc. civ. presuppone l’oggettiva impossibilità di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del destinatario, malgrado l’esperimento delle indagini suggerite dalla comune diligenza. La sola certificazione anagrafica di irreperibilità non è sufficiente: occorre che nel luogo di ultima residenza nota siano compiute effettive ricerche e che l’ufficiale giudiziario ne dia conto nella relata. Ove il notificante abbia appreso, per conoscenze acquisite in precedenti notifiche, del trasferimento della residenza del convenuto all’estero, non può avvalersi dell’art. 143 cod. proc. civ., dovendosi escludere ogni buona fede sulle sole risultanze dei registri anagrafici. Il notificante è tenuto a ulteriori ricerche presso l’originaria residenza, l’ufficio consolare e i registri dell’AIRE; in difetto, la notificazione è nulla.

Il Fatto

Il ricorrente convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la controricorrente per ottenere lo scioglimento della comunione di un immobile, a seguito di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’atto di citazione fu notificato ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. e la convenuta non si costituì. Il Tribunale dispose lo scioglimento della comunione e assegnò la piena proprietà dell’immobile all’attore, con addebito dell’eccedenza in favore della convenuta.

La convenuta impugnò la sentenza eccependo la nullità della notifica per essere stata eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. La Corte d’appello di Roma accolse l’appello, dichiarò la nullità della notifica e rimise la causa al Tribunale, rilevando che il notificante era tenuto a ulteriori ricerche sulla nuova residenza della convenuta, tanto più che la notifica era stata effettuata due anni dopo l’estinzione del primo giudizio. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono infondati. Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 143, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 1147 cod. c.c., sostenendo che la notifica del primo atto era stata richiesta all’indirizzo esatto e che l’errore materiale nell’inversione dei numeri civici era ascrivibile al Consolato, trattandosi di comunicazione amministrativa e non di attività notificatoria.

La Corte richiama la giurisprudenza consolidata: il ricorso all’art. 143 cod. proc. civ. è consentito solo in presenza dell’oggettiva impossibilità di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del destinatario, malgrado l’esperimento delle indagini suggerite dalla comune diligenza. Non può escludersi l’ignoranza colpevole quando nessuna indagine, oltre quella anagrafica conclusasi con esito negativo, sia stata compiuta, ovvero quando dalla relata non risulti il compimento di tali indagini.

Le formalità per le persone irreperibili non possono fondarsi sulle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma esigono che nel luogo di ultima residenza nota siano svolte effettive ricerche, delle quali l’ufficiale giudiziario dia espresso conto. La Corte richiama in tal senso i precedenti Cass. n. 27699 del 2024, Cass. n. 40467 del 2021 e Cass. n. 18385 del 2003, secondo cui l’ufficiale giudiziario deve accedere nel luogo di ultima residenza nota per attingere notizie utili sulla residenza attuale del destinatario.

Nel caso concreto il notificante aveva fatto ricorso all’art. 143 cod. proc. civ. sulla base di una notifica effettuata in altro giudizio risalente a due anni prima e poi estinto. Egli era pertanto tenuto a rinnovare le ricerche presso l’originaria residenza e ad acquisire informazioni presso l’ufficio consolare e i registri dell’AIRE: anche in caso di difetto di risultanze anagrafiche imputabile all’inerzia del destinatario, il notificante non è legittimato al ricorso all’art. 143 cod. proc. civ., subordinato all’esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l’ordinaria diligenza presso l’ufficio consolare di cui all’art. 6 legge n. 470/1988.

L’attività di ricerca non può ritenersi soddisfatta dalle sole dichiarazioni dell’amministratore di condominio, ma richiedeva più mirate indagini attraverso gli organi istituzionali. Ne consegue la nullità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *