Notifica nulla per indirizzo errato e inammissibilità del ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5310 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione di atti processuali civili, quando la notifica non si perfeziona per ragioni estranee alla condotta del notificante, quest’ultimo, appresa l’inutilità del primo accesso, deve riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Nel caso in cui, invece, un difensore svolga le sue funzioni nello stesso circondario del tribunale cui è professionalmente assegnato, è onere della parte interessata accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore. Non è giustificata la menzione, nella richiesta di notificazione, di un indirizzo diverso, ancorché corrispondente a indicazione fornita dal difensore nel giudizio non seguita da comunicazione del successivo mutamento. In tal caso la notificazione è inesistente e non può essere riattivata: il ricorso è inammissibile.

Il Fatto

La controversia origina dalla soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e dal riparto delle sue funzioni tra il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Una dipendente, già inquadrata come medico veterinario, era stata collocata in via provvisoria nell’area III del comparto Ministeri e assegnata al Ministero.

La lavoratrice ha chiesto davanti al TAR Lazio l’annullamento e la disapplicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2013, con cui era stata approvata la tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale, nonché il riconoscimento del suo inserimento nell’area medica e l’ordine di un diverso inquadramento nell’area dirigenti. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9150/2014, ha rigettato il ricorso. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1832/2018, ha invece accolto l’appello. Le Amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la controricorrente si è difesa con controricorso e ha depositato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di rito, logicamente assorbente rispetto ai motivi di merito: la validità della notificazione del ricorso introduttivo. Dagli atti emerge che una prima notifica fu tentata dalle parti ricorrenti il 5 novembre 2018, ma non si perfezionò perché eseguita presso il precedente studio legale dei difensori della controricorrente. Una seconda notifica andò invece a buon fine l’11 dicembre 2018, presso il nuovo studio dei procuratori.

Il Collegio richiama il principio per cui, in caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso l’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini dell’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa, come affermato da Cass., Sezioni Unite, n. 14594 del 15 luglio 2016.

La Corte si chiede dunque, in via preliminare, se la prima notificazione sia fallita o meno per ragioni non imputabili alle Amministrazioni. La risposta è negativa. Richiamando la motivazione di Cass., Sezioni Unite, n. 14594 del 2016 (non massimata sul punto) e, più in generale, Cass., Sezioni Unite, n. 17352 del 24 luglio 2009 e Cass., Sezioni Unite, n. 3818 del 18 febbraio 2009, il Collegio ricorda che, ove un difensore svolga le sue funzioni nello stesso circondario del tribunale cui è professionalmente assegnato, è onere della parte interessata accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore.

Non può pertanto ritenersi giustificata la menzione, nella richiesta di notificazione, di un indirizzo diverso, ancorché corrispondente a un’indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione del successivo mutamento. Nella specie risulta che i difensori della controricorrente sono iscritti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, luogo in cui era stato eletto il domicilio e si è svolto il processo in primo e in secondo grado. Il mancato completamento della notifica del primo ricorso è dunque da imputare alla condotta della difesa delle parti ricorrenti: la prima notificazione era inesistente.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di Amministrazioni statali ammesse al beneficio della prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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