Legittimo affidamento del contribuente esclude le sanzioni ma non la debenza dell’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 31846 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall’art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 212 del 2000, costituisce principio generale dell’ordinamento tributario, di derivazione costituzionale e unionale. Essa non incide sulla debenza dell’imposta ma opera unicamente ai fini dell’esclusione delle sanzioni. La situazione tutelabile richiede un’apparente correttezza e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, la buona fede del contribuente e l’esistenza di circostanze concrete e rilevanti. Non bastano il solo decorso del tempo né il comportamento meramente passivo dell’Ufficio, poiché l’affidamento non può fondarsi sulla mera illegittimità di un atto o su una valutazione erronea dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il Consorzio contribuente aveva proposto ricorso avverso due avvisi di accertamento per IVA relativi agli anni 2009 e 2010. L’Amministrazione contestava di avere effettuato operazioni passive a beneficio dei consorziati con addebito d’imposta, ribaltando i costi senza addebito di IVA.

La CTP di Ancona accoglieva il ricorso. La CGT di secondo grado delle Marche respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo illegittima l’emissione delle fatture senza imposta ma ravvisando la violazione del legittimo affidamento, per essere stato il rimborso IVA erogato a seguito di verifica sostanziale e gli avvisi notificati quasi quattro anni dopo. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato, il secondo assorbito. La Corte muove dalla statuizione del giudice di appello sull’esenzione IVA, risolta in senso sfavorevole al contribuente: tale capo non è più discutibile, non essendo stato proposto ricorso incidentale.

Sul legittimo affidamento la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la tutela dell’affidamento incolpevole trova origine negli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e, per i tributi armonizzati, nei principi dell’ordinamento unionale. Ne consegue che una situazione di incertezza interpretativa imputabile all’Amministrazione non influisce sulla debenza dell’imposta, ma rileva solo per l’esclusione delle sanzioni.

Il Collegio richiama Cass. S.U. n. 30051 del 2024, per cui l’affidamento non può fondarsi sulla mera illegittimità dell’atto né su una valutazione erronea dell’Ufficio, e le Sezioni Unite n. 21765 e 21766 del 2021, che escludono rilievo al solo decorso del tempo e al comportamento passivo dell’Amministrazione. Vengono citate anche la giurisprudenza unionale (CGUE Veloserviss, C-427/14; Határ Diszkont Kft, C-427/23), secondo cui servono garanzie precise, incondizionate e concordanti.

Nel caso concreto la valutazione del giudice di appello è erronea: il contribuente aveva operato in modo diverso per fatture attive e passive, dimostrando piena consapevolezza dell’insussistenza dei presupposti dell’esenzione; l’Amministrazione non può essere privata dei propri poteri di accertamento per una condotta tenuta dalla Guardia di finanza; la condotta dell’Ufficio è stata coerente, avendo emesso avvisi anche per le annualità successive. Né può dirsi assente un pregiudizio, insito nell’alterazione del meccanismo di detrazione e rivalsa dell’IVA.

La sentenza è dunque cassata con rinvio alla CGT di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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