Interessi di sospensione giudiziale: tasso legale fino al 2016 (Cass. civ. Sez. V n. 12612 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva delle imposte, nel caso di sospensione giudiziale dell’atto impositivo poi revocata, l’amministrazione finanziaria ha diritto a percepire gli interessi conseguenti al ritardato versamento delle somme dovute, da calcolarsi nella misura del tasso legale; la misura del 4,5% si applica solo a seguito dell’entrata in vigore del comma 8-bis dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), del d.lgs. n. 156 del 2015, e dunque dal 1° gennaio 2016. Non integra il vizio di extrapetizione la pronuncia che riconosca alla parte un importo inferiore a quello richiesto, sia pure sulla base di ragioni diverse da quelle prospettate.

Il Fatto

Con cartella esattoriale notificata nel gennaio 2016, l’Agenzia delle Entrate iscrisse a ruolo interessi nella misura del 4,5%, maturati a seguito della cessazione della sospensione giudiziale di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008. Il ruolo era stato reso esecutivo nel novembre 2015, prima dell’entrata in vigore della novella che ha introdotto il comma 8-bis nell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La sospensione cautelare era stata disposta dal giudice di primo grado nel febbraio 2014 e era cessata con la pubblicazione della sentenza di primo grado, poi parzialmente riformata in senso favorevole alla contribuente. Quest’ultima impugnò la cartella nella parte relativa agli interessi maturati per il periodo di sospensione. La C.T.P. accolse il ricorso, ritenendo che prima del 2016 non maturassero interessi; la C.T.R., in riforma, statuì che per il periodo anteriore al 1° gennaio 2016 maturassero interessi al tasso legale. Contro la sentenza d’appello la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la C.T.R., mentre l’Ufficio aveva chiesto l’applicazione degli interessi nella misura prevista per la sospensione amministrativa, ha riconosciuto solo gli interessi al tasso legale, così superando i limiti del petitum.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Richiamando una risalente pronuncia (Cass., Sez. 3, n. 3537 dell’11.11.1974), ha affermato che il vizio di extrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca alla parte un bene diverso o maggiore di quello richiesto, non già quando pronunci nei limiti della domanda, sia pure sulla base di ragioni diverse. Nel caso di specie l’Ufficio aveva chiesto gli interessi nella misura della sospensione amministrativa e la C.T.R. ha accordato la misura minore del tasso legale: nessuna ultrapetizione è quindi configurabile.

Con il secondo motivo la contribuente ha censurato la sentenza d’appello per violazione dell’art. 1282 cod. civ. Anche tale motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tema di riscossione coattiva, nel caso di sospensione giudiziale dell’atto impositivo poi revocata, l’amministrazione ha diritto agli interessi per il ritardato versamento, calcolati al tasso legale, e nella misura del 4,5% solo a seguito dell’entrata in vigore del comma 8-bis dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. T, n. 28018/2022; Cass., sez. T, n. 20361/2020).

Il ricorso è stato quindi rigettato. Non essendosi costituita l’Agenzia delle Entrate, la Corte non ha provveduto sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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