Notifica a mezzo posta e inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 8417 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario. L’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare l’intervenuta consegna, la data e l’identità del soggetto che l’ha ricevuta. Ove tale mezzo sia adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento non determina la mera nullità, bensì l’inesistenza materiale della notificazione, della quale non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, poiché la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun controinteressato è requisito ordinario di ammissibilità.
Il Fatto
Una società aveva stipulato con altra compagine contratti di appalto che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva ritenuto integranti una somministrazione fraudolenta di mera mano d’opera, contestando l’illecito amministrativo di cui agli artt. 29, comma 1, e 18, comma 5-bis, d. lgs. n. 8/2016. In conseguenza del verbale di accertamento, la società aveva insinuato al passivo del fallimento dell’appaltante un credito di € 186.674,62, fondato sulla possibile irrogazione di sanzioni e sulle richieste di contributi e sanzioni dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.
Il giudice delegato non aveva ammesso il credito, rilevando che le pretese afferivano a debiti propri della società istante quale unico ed effettivo datore di lavoro. Il Tribunale di Livorno aveva respinto l’opposizione, escludendo l’ammissibilità anche a titolo di manleva. Avverso il decreto la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la procedura intimata non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di dimostrazione della sua rituale notifica alla procedura rimasta intimata, assorbendo ogni altro profilo.
Il difensore della ricorrente aveva richiesto all’UNEP la notifica al curatore, che non si era perfezionata presso il domicilio indicato per l’avvenuto trasferimento del destinatario; la notifica era stata quindi eseguita, il giorno successivo, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., mediante spedizione di un piego raccomandato in altra località. La ricorrente non ha però mai depositato presso la Corte l’avviso di ricevimento del piego.
Da qui il principio: la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e l’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare la consegna, la sua data e l’identità del ricevente. La sua mancata produzione comporta non la mera nullità, ma l’inesistenza materiale della notificazione, non sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ.
La Corte richiama sul punto un consolidato indirizzo (Cass. n. 20778/2021, Cass. n. 25552/2017), nel solco di quanto chiarito dalle Sezioni Unite n. 627/2008, e ribadisce che l’avvenuta notificazione costituisce requisito ordinario di ammissibilità del ricorso per cassazione, postulando la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun controinteressato (Cass. n. 26399/2021, Cass. n. 8291/2005).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La mancata costituzione della procedura intimata esime il collegio dalla regolazione delle spese di lite; si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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