Insinuazione al passivo, valutazione delle prove non sindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 14432 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, la valutazione della documentazione prodotta e l’individuazione del credito effettivamente spettante al creditore costituiscono accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il controllo di legittimità non può tradursi in una diversa lettura delle prove, essendo precluso il sindacato sulla scelta, tra le risultanze processuali, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. Il giudice delegato e il tribunale fallimentare possono sollevare d’ufficio le eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove, sì che non è configurabile la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La mancata ammissione delle richieste istruttorie rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Il Fatto
Una società di forniture aveva chiesto l’insinuazione al passivo di un fallimento per un credito di corrispettivo di merci, risultante da una pluralità di fatture. Il giudice delegato rigettava la domanda. Il tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 98 L.F., ammetteva l’opponente al passivo per un importo assai ridotto, in chirografo.
Il giudice di merito aveva ritenuto provata l’esecuzione di forniture per un determinato importo, detraendo la somma pacificamente ricevuta da un consorzio di garanzia cui la società fallita era affiliata. Avverso il decreto la società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’errata interpretazione dei documenti, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la mancata ammissione dei mezzi istruttori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha confermato e fatto proprie le argomentazioni della proposta di definizione anticipata, dichiarando il ricorso inammissibile. Il giudice di merito aveva ammesso la ricorrente nei limiti del credito di cui era stata raggiunta la prova, alla luce della documentazione prodotta e detratta la somma pacificamente ricevuta dal consorzio.
Si tratta di una valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 — vizio peraltro non dedotto. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le risultanze processuali, quelle maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (Cass. n. 21187 del 2019; n. 25608 del 2013; Sez. Un. n. 13054 del 2014).
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la Corte la ritiene infondata. È principio consolidato che compete al giudice delegato, e al tribunale fallimentare, il potere di sollevare d’ufficio ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass. n. 19734 del 2017; n. 12973 del 2018; n. 16554 del 2015): l’accertamento sull’esistenza del titolo vantato nei confronti del fallimento deve essere compiuto ex officio in ogni stato e grado del processo. La ricorrente non ha inoltre specificamente censurato la qualificazione della somma come pacificamente versata in base alle allegazioni delle stesse parti.
Infine, è inammissibile la doglianza sulla mancata ammissione delle richieste istruttorie, rientrando tale decisione nel potere discrezionale del giudice di merito. Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’intimata svolto difese. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., è applicato il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna della ricorrente al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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