Notifica non riuscita e riattivazione: onere di diligenza sul domicilio del difensore (Cass. civ. Sez. I n. 13735 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al completamento, senza superare il limite pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Se il difensore esercita la propria attività nel circondario del Tribunale presso cui si svolge la controversia, è onere della parte accertare, anche mediante riscontro dell’albo professionale, l’effettivo domicilio, con la conseguenza che la mancata notifica è a essa imputabile. La preventiva autorizzazione del giudice non è necessaria, poiché la ripresa del procedimento è rimessa alla parte istante.
Il Fatto
I fideiussori di una società proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale per un credito della banca. Il Tribunale revocava il decreto opposto, non ritenendo provato il credito e rilevando la nullità di diverse clausole contrattuali, rigettando la domanda restitutoria degli opponenti.
La banca proponeva appello. Gli appellati eccepivano l’inammissibilità per tardività. La Corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello: la sentenza di primo grado era stata notificata alla banca, una prima notifica dell’appello era stata tentata ed era seguita la restituzione dei plichi per trasferimento del procuratore destinatario; la notifica era poi stata eseguita con posta elettronica certificata oltre il termine. La società cessionaria del credito ricorreva in cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo denunziava la violazione degli artt. 330, 141 e 325 cod. proc. civ., sostenendo che il termine di quindici giorni decorresse dal momento in cui il notificante aveva appreso l’esito negativo, ossia dalla restituzione dei plichi al mittente. La ricorrente osservava che l’istanza di rinotifica era stata accolta solo successivamente e che la notifica era stata eseguita con pec in vista dell’imminente scadenza.
La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 14594 del 2016 e n. 17352 del 2009. Il primo problema è quello dell’imputabilità dell’errore sul domicilio. Se il difensore svolge le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale cui è professionalmente assegnato, è onere della parte interessata accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, l’effettivo domicilio professionale. Non può ritenersi giustificata l’indicazione di un indirizzo diverso, ancorché corrispondente a indicazione fornita dal difensore nel giudizio non seguita da comunicazione del successivo mutamento.
Se la mancata notifica non è imputabile al notificante, il procedimento notificatorio continua a ritenersi iniziato nel momento della richiesta. La continuità sussiste però solo a condizioni precise: l’iniziativa spetta alla parte istante, che deve attivarsi in piena autonomia per individuare il nuovo domicilio. Le Sezioni Unite hanno escluso la necessità di una preventiva autorizzazione del giudice, inutile e dilatoria. L’attività deve essere avviata con immediatezza e completata con tempestività, senza superare la metà dei termini dell’art. 325 cod. proc. civ.
La Corte richiama inoltre Cass. n. 19059 del 2017: non giustificano il superamento del limite né il deposito di un’istanza di riapertura dei termini, scelta di parte che non esclude la necessità di riprendere tempestivamente il procedimento, né l’indicazione di un indirizzo errato in un precedente atto di precetto, rilevante solo ai fini dell’imputabilità dell’errore. Sulla tempestività della rinnovazione, se l’errore è imputabile al notificante, l’impugnazione è tempestiva solo se la rinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare; in caso contrario, gli effetti retroagiscono alla data iniziale di attivazione (Cass. n. 34272 del 2023).
Nel caso concreto è decisivo che la Corte territoriale abbia rilevato che il difensore trasferitosi era esercitante ed iscritto al foro del circondario del Tribunale presso cui si era svolto il processo: il nuovo domicilio era agevolmente riscontrabile con l’ordinaria diligenza, anche a prescindere dal rilievo che il nuovo recapito risultava nella relata di notifica della sentenza. La mancata notifica è dunque imputabile al difensore dell’appellante, con conseguente inammissibilità dell’appello. Il ricorso è rigettato, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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