Rinuncia al ricorso, spese a carico del rinunciante senza accettazione (Cass. civ. Sez. Un. n. 13738 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio di legittimità, senza necessità di esame dei motivi. Ai fini della regolazione delle spese, la rinuncia non accompagnata dall’accettazione della controricorrente esclude tanto la condanna ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. quanto la compensazione invocata dal rinunciante. Le spese del giudizio restano pertanto poste a carico di chi ha rinunciato, salvo che l’accettazione della controparte ne giustifichi la compensazione.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore individuale, aveva convenuto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, chiedendo il risarcimento del danno asseritamente derivato dall’errata progettazione degli argini di un fiume, poi esondato. Il giudice di primo grado aveva dichiarato prescritto il diritto, individuando l’inizio della prescrizione nella data di rinvio a giudizio di un funzionario, risalente all’anno 2000.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in secondo grado, aveva rigettato l’appello, confermando la prescrizione decennale e fissando la consapevolezza del danno alla medesima data o, al più tardi, alla condanna di primo grado del 2003. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione; la controricorrente ha resistito con controricorso. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite affrontano anzitutto una questione preliminare di identificazione della parte ricorrente. Nell’epigrafe del ricorso e nell’atto di rinuncia la ricorrente era indicata con la denominazione dell’impresa individuale. Il Collegio osserva che l’impresa individuale non ha una personalità giuridica distinta da quella dell’imprenditore, sicché ricorrente deve intendersi, ed essere indicato, l’imprenditore persona fisica.
Il Collegio dichiara poi superfluo l’esame dei motivi, poiché il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto depositato telematicamente. La rinuncia produce l’estinzione del giudizio, con assorbimento di ogni questione di merito precedentemente devoluta.
La parte più significativa riguarda la regolazione delle spese. Il rinunciante aveva chiesto la compensazione, sostenendo che alla richiesta aderisse anche l’amministrazione resistente, che a tal fine avrebbe sottoscritto l’atto di rinuncia per mezzo del procuratore. Le Sezioni Unite rilevano però che l’atto di rinuncia depositato non reca in calce alcuna firma dell’Avvocatura dello Stato.
Da tale rilievo il Collegio trae due conseguenze. La rinuncia ha l’effetto di escludere la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., non emergendo i presupposti della responsabilità aggravata. La mancanza di accettazione dell’amministrazione controricorrente comporta invece che le spese processuali non possono essere compensate e vanno poste a carico del rinunciante. Esse sono liquidate come in dispositivo, unitamente alle spese prenotate a debito.
La decisione conferma così un criterio di carattere processuale: nel giudizio di legittimità, la rinuncia unilaterale, non accettata dalla controparte, non è idonea a fondare la compensazione delle spese, che seguono la soccombenza formale del rinunciante.
Nota della Redazione
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