Notifica nulla del domiciliatario e interesse ad impugnare il vizio (Cass. civ. Sez. III n. 14554 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso con cui si censura la qualificazione della notificazione eseguita dall’avvocato domiciliatario come nulla anziché inesistente è inammissibile per carenza di interesse, quando la sentenza impugnata fondi la decisione su una doppia, autonoma motivazione. Se il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si è instaurato come autonomo processo a cognizione piena, nel quale le parti hanno riproposto le rispettive domande e il giudice ha provveduto sulla pretesa, la questione della validità della notifica del decreto perde rilievo. Il ricorso per cassazione che non colga la ratio decidendi così individuata è perciò privo di utilità giuridica. Parimenti inammissibile, ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., è il motivo che alleghi l’omessa valutazione di un documento senza riportarne il contenuto, indicare la fase di produzione e il fascicolo di riferimento.
Il Fatto
Una società di telefonia ha ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi e canoni, nell’ambito di un rapporto di franchising e di locazione risalente al gennaio 2012. L’ingiunto ha proposto opposizione, contestando la prova del credito e deducendo condotte scorrette degli agenti di zona. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e ha revocato il decreto, riconoscendo che la società non aveva stornato una somma di euro 600.
La Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha condannato l’appellante al pagamento di euro 15.274,09 oltre interessi e ha compensato parzialmente le spese. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria, resistendo la società con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 83 cod. proc. civ., dell’art. 1 della legge n. 53 del 1994 e della disciplina sulla notifica a mezzo posta, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto qualificare la notifica eseguita in proprio dal domiciliatario come inesistente e non semplicemente nulla, con conseguente esclusione di ogni sanatoria per raggiungimento dello scopo.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per carenza di interesse. La sentenza impugnata poggia su una doppia motivazione, ciascuna autonoma e idonea a sorreggere la decisione: da un lato la conferma dell’impostazione del Tribunale, conforme all’orientamento di legittimità sulla nullità della notifica eseguita dal domiciliatario abilitato alla sola ricezione; dall’altro il rilievo di irrilevanza dell’eccezione, perché la società opposta aveva comunque chiesto la condanna della controparte e il Tribunale aveva revocato il decreto disponendo il pagamento della somma ridotta.
La seconda argomentazione non è stata censurata in modo adeguato. Il ricorrente non ha colto la ratio decidendi, che non risiede in una sanatoria dell’atto affetto da inesistenza della notifica, ma nell’instaurazione di un autonomo giudizio a cognizione piena, nel quale le parti hanno nuovamente formulato le rispettive domande e il giudice ha statuito sul credito, costituendo così il titolo esecutivo. La censura è risultata quindi generica.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l’omessa valutazione di un fatto rilevante risultante dagli atti, ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento a una fattura recante un saldo di euro 422,00. La Corte ha ritenuto anche questo motivo inammissibile, per violazione del requisito dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.: il ricorrente ha soltanto individuato l’allegato, senza trascriverne il contenuto, senza indicare la fase processuale di produzione e senza precisare il fascicolo di riferimento. Il Collegio ha richiamato sul punto Sez. 6-3 n. 19048 del 2016, Sez. 5 n. 14784 del 2015, Sez. Un. n. 16887 del 2013 e Sez. L n. 2966 del 2011. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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