Legittimazione passiva e sanatoria della notificazione nel rito del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14758 del 01.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, e non nella effettiva titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito. La legittimazione passiva va verificata con riguardo alla sola formulazione della domanda e al rapporto in essa istituito tra il convenuto e la fattispecie dedotta quale causa petendi. L’indicazione nel ricorso di una sede legale e di un codice fiscale errati, che non ingeneri incertezza su chi sia prospettato come legittimato passivo ma solo sul soggetto da convenire, è sanata ex tunc ai sensi dell’art. 164, secondo comma, cod. proc. civ., norma applicabile anche nel rito del lavoro, quando la notificazione raggiunga lo scopo di portare l’atto a conoscenza del destinatario.
Il Fatto
Un lavoratore impugna davanti al Tribunale il licenziamento per giusta causa intimatogli, formulando domande gradate e, in subordine, di accertamento della cessazione del rapporto. Nessuno si costituisce per la parte convenuta. Il Tribunale dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’associazione indicata nel ricorso, ravvisando una mancata coincidenza tra il soggetto indicato e quello destinatario della notifica.
La Corte d’Appello, in riforma, ritiene legittimata passiva l’associazione con sede in Milano e, nel merito, dichiara l’illegittimità del licenziamento, condannandola al pagamento dell’indennità di cui all’art. 8 legge n. 604 del 1966 e dell’indennità sostitutiva del preavviso, oltre ad altre somme. L’associazione ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’indirizzo consolidato sulla legittimazione ad causam: essa attiene alla titolarità del potere di promuovere o subire il giudizio secondo la prospettazione della parte, mentre l’effettiva titolarità del rapporto rientra nel merito e nell’onere probatorio. Richiama, tra le altre, Cass., sez. un., n. 34452/2023, sez. un., n. 2951 del 2016, sez. lav., n. 17092 del 2016 e sez. un., n. 15575 del 2021, che qualifica la legittimazione come condizione dell’azione diretta a ottenere una decisione di merito, indipendentemente dalla titolarità effettiva del rapporto.
Su questa base i primi due motivi sono infondati. Le considerazioni della Corte distrettuale si fondano sulla formulazione delle domande e sulla prospettazione del ricorso introduttivo, comprensiva della nota di contestazione disciplinare che indicava la sede di Milano. La ricorrente assume che il lavoratore avrebbe convenuto la sede di Ancona, ma tale denominazione non compare negli stralci riprodotti; dall’intestazione emergeva che il giudizio era intrapreso contro l’associazione con sede legale in Ancona e sede amministrativa e operativa in Milano.
Quanto al secondo motivo, la Corte condivide la soluzione della Corte di merito: la notificazione del 30.9.2021 presso la sede di Milano ha determinato ex tunc la sanatoria dei vizi del ricorso ai sensi dell’art. 164, secondo comma, cod. proc. civ., poiché ha raggiunto lo scopo di mettere a conoscenza l’associazione della chiamata in causa. Le uniche indicazioni fuorvianti — codice fiscale e sede legale riferiti ad Ancona — erano state sostituite dall’univoca indicazione della sede di Milano nell’istanza di parte, nel nuovo decreto di fissazione dell’udienza e nella relata di notifica. La Corte richiama Cass. S.U. n. 11353/2004, Cass. nn. 4557/2009 e 896/2014 e, di recente, Cass. n. 24392/2024, confermando l’applicabilità della norma al rito del lavoro.
Il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Il controricorrente non ha aderito ai motivi, ma ha ribadito la non debenza in proprio favore dell’importo di cui si discute, già riconosciuta in un distinto procedimento esecutivo: è venuto meno l’interesse della ricorrente a una decisione su censure che attengono a errores in procedendo. La ricorrente è condannata a metà delle spese, con compensazione della restante metà, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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