Notifica dell’appello al difensore domiciliatario e nullità dell’atto per firma di un (Cass. civ. Sez. II n. 9401 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’atto di impugnazione eseguita a mani proprie del procuratore costituito è valida ed equivale alla notificazione alla parte presso il procuratore, nei casi in cui quest’ultima modalità è prescritta dall’art. 330, comma 1, cod. proc. civ., poiché il procuratore è destinatario della notificazione per proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio a quo e l’art. 138 cod. proc. civ. consente la consegna nelle mani proprie del destinatario, ivi compresi i difensori. Nel mandato alle liti conferito a più procuratori, titolari in via disgiunta del potere di rappresentanza, la sottoscrizione dell’atto da parte di uno solo dei codifensori non ne determina la nullità. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali è inammissibile quando la parte non prospetti il pregiudizio concreto arrecato al diritto di difesa o alla decisione di merito, non essendo sufficiente l’astratta irregolarità dell’attività giudiziaria.

Il Fatto

Il Tribunale aveva accolto la domanda della promissaria acquirente di un immobile, condannando i venditori al pagamento di una somma a titolo di riduzione del prezzo per i vizi della res venduta. La Corte d’Appello, in riforma, aveva rigettato le originarie domande attrici, rilevando che la parte acquirente, onerata della prova, non aveva dimostrato la tempestività della denuncia dei vizi.

Avverso la sentenza di secondo grado la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, incentrati su asserite nullità processuali e su un preteso vizio di ultrapetizione. La controricorrente ha resistito; l’altra intimata è rimasta tale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la notificazione dell’atto di appello, eseguita a mani dell’avvocato che era stato difensore domiciliatario nel giudizio di primo grado, senza specificazioni. Per la ricorrente tale modalità avrebbe comportato la nullità della notificazione e dell’intero procedimento, non essendosi la parte costituita in secondo grado. La Corte ha respinto la censura richiamando l’orientamento consolidato secondo cui la notificazione effettuata al procuratore costituito in tale qualità equivale a quella alla parte presso il procuratore, soddisfacendo entrambe l’esigenza di portare l’atto a conoscenza della parte tramite il rappresentante processuale. L’art. 330, comma 1, cod. proc. civ. identifica nel procuratore il destinatario della notificazione, mentre l’art. 138 cod. proc. civ. consente la consegna nelle mani proprie del destinatario, regola applicabile anche ai difensori.

Il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza per mancata sottoscrizione dell’atto di appello da parte di entrambi i codifensori. La Corte ha osservato che, in presenza di mandato alle liti conferito a più procuratori titolari in via disgiunta del potere di rappresentanza, l’atto sottoscritto da almeno uno di essi non è affetto da nullità.

Il terzo motivo, relativo alla asserita difformità tra originale e copia notificata dell’atto di appello, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che la denuncia di vizi processuali non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa: la ricorrente non ha spiegato in quale modo la mancata sottoscrizione del codifensore abbia inciso sui suoi diritti.

Il quarto motivo lamentava la decisione ultrapetita, sul presupposto che gli appellanti non avessero eccepito la tardività della denuncia dei vizi. La Corte lo ha ritenuto inammissibile per aspecificità, poiché la ricorrente si è limitata a negare la circostanza affermata in sentenza, senza confrontarsi con essa. Essendo dedotto un vizio processuale, la Corte ha esaminato direttamente gli atti e ha riscontrato la veridicità dell’affermazione della sentenza impugnata, richiamando il principio di autosufficienza del ricorso.

Il quinto motivo concerneva la decadenza dall’eccezione ex art. 1495 cod. civ., che la ricorrente assumeva tardiva perché non sollevata almeno venti giorni prima della prima udienza. La Corte ha respinto la censura applicando il principio tempus regit actum: all’epoca della costituzione dei convenuti l’art. 167, comma 2, cod. proc. civ. non conteneva ancora l’inciso sulle eccezioni non rilevabili d’ufficio, introdotto dall’art. 2, comma 3, lett. b ter), l. n. 80 del 2005 con effetto dal 1° marzo 2006. L’eccezione poteva quindi essere proposta con la comparsa di costituzione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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