Notifica a mezzo PEC inesistente prima del processo tributario telematico regionale (Cass. civ. Sez. V n. 8246 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica a mezzo PEC di un atto processuale eseguita in data antecedente all’entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento è inesistente, in applicazione del principio di specialità del processo tributario. L’inesistenza della notifica non è configurabile come nullità sanabile, sicché non opera la sanatoria ex tunc prevista dall’art. 156 cod. proc. civ. per effetto della costituzione della parte convenuta. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello proposto dall’agente della riscossione e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, comma terzo, cod. proc. civ.

Il Fatto

La contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma un avviso di intimazione relativo a una cartella esattoriale, eccependo il difetto di notifica dell’atto e dei provvedimenti prodromici, riferiti a un accertamento IRPEF. L’agente della riscossione e l’Agenzia delle entrate si costituivano deducendo la regolarità della notifica a mezzo posta. La CTP accoglieva il ricorso, rilevando che alla notifica eseguita nelle mani del portiere non aveva fatto seguito la comunicazione a mezzo raccomandata all’interessato.

L’agente della riscossione proponeva appello davanti alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che riformava la decisione di primo grado. La contribuente ricorreva per cassazione deducendo l’inesistenza della notifica dell’atto di appello, eseguita a mezzo PEC prima dell’introduzione del processo telematico nella regione.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda la validità della notifica a mezzo PEC dell’atto di appello, eseguita dall’agente della riscossione in data anteriore all’entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione Lazio. La ricorrente censura la sentenza della CTR per violazione dell’art. 3-bis l. 53/1994 e del combinato disposto degli artt. 53, comma 2, e 20, commi 1 e 2, d.lgs. 545/1992, rilevando che la normativa telematica era inapplicabile al momento dell’instaurazione del giudizio di secondo grado.

La Corte ritiene il motivo fondato, richiamando il principio di specialità del processo tributario. Secondo l’orientamento consolidato — Cass. n. 15109 del 2018 e Cass. n. 19638 del 2019 — è inesistente la notifica a mezzo PEC eseguita prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento. Nel caso di specie il processo telematico è entrato in vigore nel Lazio solo il 15 aprile 2017, mentre la notifica è stata effettuata il 31 agosto 2016.

Il Collegio ribadisce che si tratta di principio costantemente affermato, recentemente confermato da Cass. n. 15776 del 2023 e Cass. n. 18424 del 2024. Da tale qualificazione discende una conseguenza decisiva sul piano processuale: l’inesistenza della notifica non è configurabile come nullità sanabile, sicché non è invocabile alcuna sanatoria ex tunc ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. per effetto della costituzione della parte appellata.

La CTR ha quindi errato nel dichiarare sanata l’inesistenza della notifica del ricorso in appello, eseguita dall’agente della riscossione a mezzo PEC ben prima dell’introduzione del processo telematico nella regione Lazio. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza di appello cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma terzo, cod. proc. civ., stante l’inammissibilità dell’appello proposto dall’agente della riscossione.

Quanto alle spese, la Corte compensa quelle del grado di appello in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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