Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate illegittimo e inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16681 del 22.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati, nel perseguire l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, non possono adottare atti o provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri applicabili. Un siffatto prelievo, qualunque sia il suo nome, non incide sui criteri di determinazione della pensione, viola il principio del pro rata e integra una prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., la cui previsione è riservata al legislatore. L’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011 non è applicabile quando la Cassa abbia adottato delibere regolamentari poi ritenute illegittime, poiché non si configura l’inerzia presupposta dalla norma. Alla riliquidazione degli importi indebitamente trattenuti si applica la prescrizione decennale, non quella quinquennale.
Il Fatto
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti impugna in cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame avverso la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato illegittime le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di un proprio iscritto. La Cassa propone cinque motivi, illustrati da memoria; il pensionato resiste con controricorso.
Dopo la richiesta di decisione depositata dalla Cassa a fronte della proposta di definizione accelerata, la causa giunge all’adunanza camerale, ove il collegio riserva il termine per il deposito del provvedimento.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché diretti a sostenere la legittimità del contributo, sono dichiarati manifestamente infondati. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, in funzione dell’equilibrio di bilancio, una trattenuta su una pensione già determinata. Tale atto è incompatibile con il principio del pro rata e realizza un prelievo riconducibile alle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost., la cui imposizione spetta al legislatore.
Il percorso argomentativo muove da Cass. n. 25212/2009 e si conferma con una lunga serie di pronunce, tra cui Cass. n. 603/2019, che ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016 in tema di analogo prelievo.
Il terzo motivo è respinto. La Cassa sostiene che, esclusa la legittimità del contributo regolamentare, dovrebbe trovare applicazione quello dell’1 per cento previsto dall’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011 per gli anni 2012 e 2013. La Corte condivide il ragionamento della sentenza impugnata: la norma àncora il contributo alla mancata adozione, entro il 30 settembre 2012, di misure di equilibrio ovvero al parere negativo dei Ministeri vigilanti. Non è equiparabile all’inerzia l’ipotesi in cui gli interventi siano stati adottati ma i provvedimenti siano stati poi dichiarati illegittimi, poiché in tal caso non si configura alcuna inattività dell’ente (ex multis, Cass. n. 24651/2024 e n. 24403/2024).
Il quarto motivo, sulla prescrizione quinquennale, è infondato. La prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, cod. civ. presuppone la liquidità ed esigibilità del credito; quando è in contestazione l’ammontare del trattamento, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 riguarda la riliquidazione della pensione, non l’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima (ex plurimis, Cass. n. 4604/2023).
Anche l’ultimo motivo è infondato. Sulle somme trattenute competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino all’effettivo pagamento, avendo i crediti previdenziali natura unitaria e costituendo gli accessori componente essenziale di un’unica prestazione (ex multis, Cass. n. 36560/2022). Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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