Rimborso addizionale energia elettrica: consumatore finale e termine prescrizionale (Cass. civ. Sez. V n. 13820 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica, il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, imposte in contrasto con il diritto dell’Unione europea e rispetto alle quali l’azione di rimborso verso il fornitore risulti eccessivamente difficoltosa, è legittimato, in via straordinaria e per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, ad agire direttamente nei confronti dell’Erario con la stessa azione di indebito oggettivo esperibile verso il fornitore. A tale azione, di natura civilistica, si applica il termine di prescrizione ordinaria e non il termine di decadenza biennale di cui all’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, assegnato al soggetto passivo del rapporto di imposta. Il fornitore resta l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’amministrazione finanziaria, salva la facoltà del consumatore di dimostrare l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà dell’azione di ripetizione.
Il Fatto
Una società aveva presentato istanza di rimborso all’amministrazione doganale per l’addizionale provinciale sull’energia elettrica relativa all’anno d’imposta 2011. L’amministrazione aveva negato il rimborso e la società aveva impugnato il diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale, che aveva accolto il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in riforma della decisione di primo grado, aveva invece dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendola inoltrata oltre il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione di tale disposizione e lamentando che il termine fosse stato applicato a un soggetto diverso dal fornitore.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un dato pacifico: il versamento delle addizionali provinciali sull’energia elettrica costituisce un indebito oggettivo da parte del fornitore, questione ormai costante nella giurisprudenza di legittimità, tanto più dopo la Corte cost. n. 43 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che avevano regolato la materia.
Su questa premessa la Corte richiama il proprio orientamento consolidato: le addizionali, alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura, dal fornitore, che in caso di pagamento indebito è l’unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso. Il consumatore finale, cui le imposte siano state addebitate in rivalsa, può esercitare l’ordinaria azione di ripetizione verso il fornitore oppure, in via eccezionale, chiedere direttamente il rimborso all’amministrazione quando dimostri l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di quella azione. Il riferimento è a Cass. n. 31609 del 2022 e a Cass. n. 25149 del 2023.
Il percorso argomentativo viene poi ampliato alla luce della CGUE 11 aprile 2024, Gabel Industria Tessile, in causa C-316/22. La Corte ne trae il principio secondo cui il consumatore finale, se ha corrisposto al fornitore imposte contrastanti con il diritto dell’Unione e l’azione di rimborso risulti eccessivamente difficoltosa, è legittimato in via straordinaria ad agire contro l’Erario con la medesima azione di indebito oggettivo esperibile verso il fornitore. Poiché tale azione ha natura civilistica, si applica il termine di prescrizione ordinaria e non il termine di decadenza biennale riservato al soggetto passivo del rapporto di imposta. Il riferimento è a Cass. n. 21154 del 2024.
La sentenza impugnata, avendo concluso per la decadenza del diritto al rimborso in capo a un consumatore finale, non si è conformata a tali principi. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della decisione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui spetta la valutazione, ritenuta assorbita, in ordine all’eccessiva difficoltà di agire verso il fornitore ammesso al concordato preventivo.
Nota della Redazione
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