Notifica p.e.c. non perfezionata e mancata riattivazione: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 19092 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione eseguita dall’avvocato a mezzo p.e.c., ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 nel testo antecedente al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona quando il sistema genera un avviso di mancata consegna, essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna. Il notificante che voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio con le forme ordinarie degli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria. In caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, quest’ultimo, appreso l’esito negativo, ha l’onere e non la mera facoltà di riattivare il procedimento entro un tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione; in difetto, il ricorso è inammissibile per omessa notifica.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per l’anno di imposta 2002, in relazione ai contributi regionali erogati in conto esercizio e destinati alla copertura delle perdite.

Contro tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 11 e 11-bis del d.lgs. n. 446 del 1997 in combinato disposto con l’art. 5 della legge n. 289 del 2002. La società intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

In mancanza di attività difensiva dell’intimata, la Corte esamina d’ufficio la questione pregiudiziale di rito relativa alla notificazione del ricorso. Il ricorso era stato spedito per la notifica a mezzo p.e.c. e l’Avvocatura aveva depositato unicamente la ricevuta di accettazione e l’avviso di mancata consegna generato dal sistema, attestante l’errore «5.1.1. indirizzo non valido».

Il Collegio richiama i principi espressi da Cass. Sez. U. n. 28452/2024, che, dando continuità a un orientamento già presente nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19397/2018; Cass. n. 29851/2019; Cass. n. 34736/2019), ha affermato che la notificazione a mezzo p.e.c. non si perfeziona quando il sistema genera un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario, essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna.

La norma di riferimento è l’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994, che àncora il perfezionamento della notifica, per il destinatario, al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68 del 2005. Tale ricevuta è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio nella casella del destinatario, indipendentemente dall’avvenuta lettura. In sua mancanza, conclude la Corte, il procedimento notificatorio non è andato a buon fine.

Il Collegio richiama altresì il principio per cui, in caso di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, quest’ultimo deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, senza superare il limite pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente (Cass. Sez. U. n. 14594/2016). Nel giudizio di legittimità tale riattivazione costituisce un onere e non una mera facoltà, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzi la rinnovazione: in difetto, il ricorso è inammissibile (Cass. n. 5974/2017).

Nel caso di specie, pacifica la mancata consegna del messaggio p.e.c., non risulta dimostrata alcuna ripresa del procedimento notificatorio, emergendo anzi dagli atti l’elezione di un domicilio fisico della società. Ne consegue, in mancanza di attività difensiva dell’intimata, la pronuncia di inammissibilità del ricorso. La Corte non provvede sulle spese di lite e rileva che la soccombenza di un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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