Notifica a residente estero iscritto A.I.R.E. e perfezionamento per compiuta giacenza (Cass. civ. Sez. III n. 25299 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È rituale, ai sensi dell’art. 60, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, la notificazione degli atti impositivi al contribuente non residente, iscritto all’A.I.R.E., mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri anagrafici. Il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, per l’omesso ritiro del plico, non ne inficia la validità, una volta accertato che il sistema postale dello Stato di destinazione rispetti i requisiti minimi di conoscibilità, richiamati, per l’ordinamento interno, dall’art. 1335 cod. civ. Non è necessario che nello Stato estero operi un sistema di formalità equivalente a quello italiano della notifica a mezzo posta per compiuta giacenza, né che il contribuente provi l’esistenza di un sistema più gravoso.

Il Fatto

L’agente della riscossione aveva riassunto, ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., davanti al Tribunale di Macerata il giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal contribuente, dopo che la Cassazione, con sentenza di rinvio, aveva rilevato il difetto originario del contraddittorio per l’omessa citazione del terzo pignorato.

Il contribuente, iscritto all’A.I.R.E. con residenza in Senegal, aveva contestato la regolarità della cartella di pagamento e dell’avviso di intimazione nonché l’impignorabilità delle somme. Il Tribunale aveva dichiarato irrituale la notificazione della cartella, eseguita secondo il rito degli irreperibili, e illegittimo il pignoramento limitatamente alle somme su di essa fondate. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dato atto dell’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, rimasto intimato, mediante notifica del ricorso originario e deposito telematico ai sensi dell’art. 371-bis cod. proc. civ. Ha poi esaminato il motivo, ritenendolo infondato.

La Corte ha richiamato un proprio precedente, costituito dall’ordinanza n. 22838/2025, resa su fattispecie analoga, secondo cui è ritualmente portato a conoscenza del destinatario l’avviso notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita all’indirizzo indicato dal contribuente iscritto all’A.I.R.E., e perfezionatasi per compiuta giacenza per omesso ritiro. A tale conclusione il Collegio ha inteso assicurare continuità, superando il risalente orientamento di Cass. n. 7307/2010, maturato in un diverso contesto normativo e giurisprudenziale.

Il precedente invocato dal contribuente (Cass. n. 13753/2023) è stato giudicato non pertinente, poiché nel caso ivi deciso il contribuente non risultava più iscritto all’A.I.R.E. Nel caso in esame, invece, la notifica è stata ritenuta rituale, essendo stato apposto dall’agente postale estero il timbro «NON RECLAMÉ» e «RETOUR À L’ENVOYEUR», ossia «NON RITIRATO» e «RITORNATO AL MITTENTE».

Il Collegio ha precisato che, una volta ammessa la legittimità dell’avvalimento del sistema postale per la notifica all’estero, non si può pretendere l’applicazione di un sistema di formalità ulteriore equivalente a quello italiano. È sufficiente il sistema operativo dello Stato di destinazione, ove rispondente ai requisiti minimi del servizio postale universale o a quelli di conoscibilità codificati dall’art. 1335 cod. civ. Il contribuente avrebbe dovuto allegare e provare, senza riuscirvi, la non conoscibilità della notifica, ovvero l’esistenza nello Stato estero di un sistema più gravoso o la violazione dell’ordinamento postale locale.

Quanto all’avviso di intimazione, la Corte ha confermato, richiamando in motivazione Cass. n. 20256/2017, che l’art. 60, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 — norma speciale applicabile senza incertezze alla notifica dei contribuenti non residenti — non opera distinzioni ed è idoneo a disciplinare la fattispecie. Il ricorso è stato perciò rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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