Equa riparazione, an e quantum danno luogo a giudizi autonomi (Cass. civ. Sez. II n. 16062 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La separata proposizione della domanda di accertamento di un diritto di credito e di quella successiva per la determinazione del quantum debeatur dà luogo a giudizi diversi ed autonomi, essendo la scissione dei due momenti processuali conseguenza di una scelta rimessa all’esclusiva volontà della parte. Ne deriva che il pregiudizio da irragionevole durata deve essere valutato separatamente per ciascun procedimento, poiché il patema d’animo si concretizza distintamente in ognuno di essi. Il dies a quo del termine semestrale di decadenza per la domanda di equa riparazione va individuato nell’atto conclusivo di ciascun giudizio, senza che i due procedimenti possano essere considerati unitariamente. Il termine decadenziale dell’art. 4 della legge n. 89/2001, e la disciplina transitoria dell’art. 6, non restano inoperanti in attesa della definizione del giudizio sul quantum.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto alla Corte d’appello di Bari l’equa riparazione del pregiudizio conseguente alla durata irragionevole di un giudizio risarcitorio presupposto, iniziato nel 1989 nei confronti del loro dante causa. Il procedimento si era articolato in due fasi distinte: una prima decisione, pronunciata nel 1998, aveva statuito unicamente sull’an debeatur, acquistando efficacia di giudicato; un secondo giudizio, instaurato nel 2005, era stato dedicato alla liquidazione del quantum, con conclusione in appello nel 2019.

Il Consigliere delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda di equo indennizzo relativa al giudizio sull’an. La Corte d’appello, adita in opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001, ha confermato la dichiarazione di inammissibilità per tardività della domanda relativa al primo giudizio, non potendo i due procedimenti essere considerati unitariamente. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli art. 112 e 132 cod. proc. civ. per motivazione meramente apparente sul primo motivo di opposizione. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente. Nella specie la Corte d’appello ha reso una motivazione chiara, seppure sintetica, escludendo la possibilità di unificare i due giudizi in considerazione della stessa formulazione dell’originaria domanda.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno lamentato la falsa applicazione degli art. 2 e 4 della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 278 cod. proc. civ., in violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, sostenendo l’infondata distinzione tra i procedimenti relativi all’an e al quantum. Il motivo è stato dichiarato infondato.

Il giudice dell’equa riparazione può soltanto prendere atto dell’articolazione e della conclusione del procedimento presupposto. Rileva che la domanda di risarcimento danni e la richiesta di condanna generica limitata all’an, con riserva di ulteriore giudizio per il quantum, siano state formulate in via originariamente alternativa e che la pronuncia sull’an non sia stata oggetto di opposizione, essendo passata in giudicato. Ogni considerazione a posteriori sull’opportunità della separazione dei due giudizi rispetto alle esigenze di concentrazione e speditezza sancite dall’art. 6 CEDU non è più conferente.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui la scelta della parte di separare i due giudizi, assecondata dal convenuto, implica necessariamente che il pregiudizio da irragionevole durata sia valutato separatamente per ciascun procedimento, essendosi il patema d’animo compiutamente concretizzato in procedure distinte. Il dies a quo del termine semestrale di decadenza va individuato all’interno di ciascuno dei due giudizi, secondo l’orientamento di Sez. 1, n. 18603 del 07/07/2008 e Sez. 1, n. 16287 del 10/07/2009.

Il termine è disciplinato dall’art. 4 della legge n. 89/2001 e, per i giudizi pendenti o definiti all’entrata in vigore della legge, dalla norma transitoria dell’art. 6. La Corte ha ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88/2018, ha chiarito che tale termine è presidio dell’interesse a una definizione in tempo ragionevole. Scollegare l’attivazione della richiesta di equa riparazione dalla conclusione del procedimento presupposto, solo in ragione della pertinenza alla medesima situazione sostanziale, sovvertirebbe la ratio del termine decadenziale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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