Borse medici specializzandi non indicizzate né adeguate al triennio (Cass. civ. Sez. III n. 7536 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991. Il blocco di tali aggiornamenti deriva, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, e dalle successive disposizioni finanziarie richiamate. La scelta legislativa risponde a un intento di contenimento della spesa e non è irragionevole, né incompatibile con il diritto dell’Unione Europea, restando affidato al legislatore nazionale l’individuazione discrezionale del livello adeguato della remunerazione, in assenza di determinazioni vincolanti della disciplina comunitaria.

Il Fatto

Un gruppo di medici, che aveva conseguito il diploma di specializzazione tra il 1996 e il 2008, ha convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell’istruzione, dell’economia e delle finanze e della salute, chiedendo la condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione della direttiva 93/16/CEE. La domanda mirava a ottenere la differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di borsa di studio e l’importo che sarebbe spettato in caso di corretta attuazione degli obblighi comunitari, anche in relazione all’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991.

Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda e la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione. I giudici di secondo grado hanno rilevato che la direttiva 93/16/CEE non predeterminava la remunerazione adeguata, rimettendone la determinazione al legislatore nazionale, e che gli adeguamenti previsti dall’art. 6 d.lgs. n. 257/1991 erano rimasti congelati fino al 2013. I medici hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso censura la violazione delle norme in materia di risarcimento del danno da tardivo recepimento di direttive comunitarie. La Corte lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando le argomentazioni di una recente pronuncia resa in fattispecie identica. Le direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, che avevano prescritto un’adeguata remunerazione degli specializzandi, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991. La successiva direttiva 93/16/CEE ha rappresentato un testo meramente compilativo, privo di carattere innovativo quanto alla misura dei compensi.

Il Collegio osserva che la direttiva 93/16/CEE è stata recepita dal d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile dall’anno accademico 2006-2007, mentre per gli anni anteriori è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991. Non sussiste dunque alcun nuovo obbligo comunitario sulla misura della borsa di studio.

Il secondo motivo, relativo al blocco degli incrementi annuale e triennale, è dichiarato infondato. La Corte richiama il principio secondo cui l’importo delle borse dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto ad indicizzazione né all’adeguamento triennale. L’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997, confermato dall’art. 36, comma 1, l. n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al loro finanziamento ed escluso integralmente l’applicazione dell’art. 6. I meccanismi di adeguamento sono stati congelati anche nel periodo precedente al 31 dicembre 1997.

Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo — ritenute convergenti e senza soluzione di continuità — danno contezza dell’intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo delle borse, per evitare la progressiva riduzione del numero dei soggetti ammessi ai corsi in un contesto di cronica carenza di risorse finanziarie. Il blocco non è irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti erogati dallo Stato, e non è incompatibile con la Costituzione né con il diritto dell’Unione Europea.

La Corte dichiara quindi assenti i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, spettando al legislatore nazionale la determinazione discrezionale del livello adeguato della remunerazione. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, liquidate tenendo conto del numero dei soggetti assistiti, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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