Notifica invalida a socio s.n.c. e ricorso inammissibile per difetto di legittimazione (Cass. civ. Sez. V n. 28500 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, non è valida la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata nei confronti del socio di una società in nome collettivo in un luogo diverso dalla sede sociale, non potendosi considerare eseguita a mani proprie, perché non effettuata a mani del legale rappresentante. Il potere di rappresentanza della s.n.c. spetta infatti al solo amministratore, salvo il caso di mancata registrazione della società. Ne consegue che il socio, privo della qualità di amministratore, non è legittimato a impugnare l’atto impositivo destinato alla società: il potere di far valere la nullità della notificazione compete al soggetto cui la notificazione era diretta, non a colui presso il quale sia stata erroneamente eseguita.

Il Fatto

Il Comune di Sorrento emette un avviso di accertamento ICI per l’anno 2010 nei confronti di una società in nome collettivo, con intestazione alla società presso il socio. L’atto viene consegnato a mani della ricorrente, che ne riceve la notifica nella veste di socia. Quest’ultima impugna l’atto dinanzi alla CTP di Napoli, che rigetta il ricorso; la CTR della Campania respinge l’appello, ritenendo la socia obbligata solidalmente e illimitatamente ai sensi dell’art. 2291 c.c. e quindi legittimata a ricevere la notifica.

La contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’efficacia di giudicato esterno di una precedente sentenza relativa all’anno 2009, l’erronea applicazione dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 2291 c.c., e l’errata individuazione del soggetto passivo del tributo. Il Comune rimane intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, correggendo la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. Quanto al primo motivo, l’efficacia espansiva del giudicato esterno non opera per le mere argomentazioni interpretative della norma tributaria, avulse dalla decisione del caso concreto. La preclusione riguarda i giudizi identici per soggetti, causa petendi e petitum, ma nei soli limiti dell’accertamento della questione di fatto, non delle conseguenze giuridiche. La sentenza richiamata, relativa ad altra annualità e a profili interpretativi, non dispiega quindi alcun effetto vincolante.

Il secondo motivo è infondato, ma richiede la rettifica della motivazione in diritto. Dall’esame dell’atto impositivo emerge che lo stesso, pur rivolto alla società, fu notificato alla ricorrente mediante consegna in mani proprie nella qualità di socio. L’amministrazione e la rappresentanza della s.n.c. spettano di regola a ciascun socio disgiuntamente, salvi patti contrari e diverse modalità di organizzazione interna.

Nel caso concreto non risulta provato che la ricorrente fosse amministratrice della società. Trova dunque applicazione il principio secondo cui il potere di rappresentanza spetta al solo amministratore, con la conseguenza che la notificazione dell’avviso di accertamento al socio, in luogo diverso dalla sede sociale, è invalida. Per notifica a mani proprie nei confronti di una persona giuridica deve intendersi solo quella effettuata a mani del legale rappresentante. La presunzione di rappresentanza in capo a ogni socio opera solo in caso di mancata registrazione della società, ai sensi dell’art. 2297, comma 2, c.c., mentre il principio generale è quello dell’art. 2298 c.c.

La nullità della notifica non è sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., poiché il ricorso non risulta proposto dalla società contribuente, sicché nessuna sanatoria si è verificata. Difettando la ricorrente del potere di impugnare l’atto impositivo diretto alla società, non essendone destinataria in proprio e non rivestendo la legale rappresentanza, il ricorso introduttivo risulta inammissibile fin dall’origine, per difetto di legittimazione ad causam e di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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