Motivazione sintetica ma completa e doppia conforme nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 28494 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la documentazione extracontabile reperita presso l’impresa, quando descriva in modo completo le operazioni commerciali concluse, costituisce prova presuntiva grave, precisa e concordante del maggior reddito non dichiarato. La motivazione della sentenza di appello, per quanto succinta, non è affetta da nullità per motivazione apparente se espone le ragioni del decisum in modo completo e comprensibile. La censura di motivazione meramente apparente resta ammissibile anche in presenza di una decisione di doppia conforme, perché investe un vizio di attività del giudice e non il merito della valutazione. Spetta al contribuente che deduca la diversa imputazione temporale dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 109, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 917 del 1986, allegare e provare le circostanze poste a fondamento della propria tesi.
Il Fatto
A seguito di accertamenti della Guardia di Finanza, compendiati in processo verbale consegnato alla contribuente, l’Agenzia delle Entrate notificava a una società una avviso di accertamento per maggior reddito non dichiarato, ai fini Ires, Iva e Irap, per l’anno 2011. La contestazione si fondava sul reperimento di documentazione extracontabile presso la sede dell’impresa.
La società proponeva ricorso, sostenendo che la documentazione si risolvesse in mere prenotazioni d’acquisto e non in contratti di compravendita. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, qualificando i documenti come idonei a provare la conclusione di transazioni e il conseguimento di maggiori ricavi. La società ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente o inesistente, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. L’Amministrazione finanziaria eccepiva l’inammissibilità della censura, stante la doppia conforme dei giudizi di merito.
La Corte respinge l’eccezione. Il vizio di motivazione apparente è deducibile anche quando i giudizi di merito siano conformi, perché la censura investe l’esistenza stessa della motivazione e non la sua condivisibilità. Nel caso concreto, la motivazione della CTR, pur sintetica, risulta completa e comprensibile: il giudice dell’appello ha osservato che la contribuente non aveva proposto critica specifica delle ragioni della decisione di primo grado e ha comunque valutato che l’allegazione delle mere prenotazioni è rimasta priva di riscontro documentale. Significativo l’argomento per cui, se davvero si fosse trattato di prenotazioni, la società avrebbe potuto produrre disdette, rifiuti di finanziamento e ogni altro documento utile a dimostrare la mancata conclusione dei contratti.
La Corte rileva che la ricorrente non si confronta efficacemente con la motivazione impugnata, non illustrando come ritenga provata la reale natura della documentazione. Il primo motivo è quindi infondato.
Il secondo motivo censurava la violazione dell’art. 109, comma 2, lettera a), del Tuir, per non avere la CTR considerato che i corrispettivi delle cessioni di beni mobili sono imponibili solo alla data della spedizione o della consegna. La Corte osserva che il giudice di appello ha valutato le allegazioni difensive come prive di riscontro: la contribuente non indica in modo completo le operazioni per cui domanda l’imputazione ad anno successivo, non allega prova di pagamenti o consegne in anno diverso, né di annullamenti per rinuncia o rifiuto di finanziamento. Il motivo è pertanto infondato e il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e doppio contributo.
Nota della Redazione
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