Inammissibili i motivi di ricorso su questioni nuove mai dedotte in appello (Cass. civ. Sez. I n. 13625 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito, non essendo prosponibili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Ove il ricorrente lamenti questioni non esaminate dal giudice di merito, grava su di lui l’onere di allegare non solo di averle dedotte, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente, con quali modalità e in quale luogo le abbia proposte, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità dell’assunto. Il difetto di tale allegazione rende il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza. Parimenti, quando la decisione di merito si fondi su una pluralità di rationes decidendi autonome, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una sola di esse rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre.
Il Fatto
I ricorrenti, clienti di un istituto bancario, avevano convenuto la banca in giudizio lamentando l’addebito di interessi ultralegali usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni e spese mai pattuite nel corso di un rapporto di conto corrente.
Il Tribunale aveva rigettato le domande per carenza di prova. La Corte d’Appello ha confermato la decisione, evidenziando che la documentazione prodotta era incompleta di estratti conto e scalari e non consentiva alcuna ricostruzione contabile, neppure parziale. Ha inoltre rilevato che, essendo i conti ancora aperti alla notifica dell’atto introduttivo, la domanda era inammissibile e improponibile, costituendo la chiusura del conto condizione di ammissibilità. I clienti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo gruppo di censure — concernente la legittimità della commissione di massimo scoperto, l’addebito di commissioni in difetto di pattuizione e la mancata stipula in forma scritta del contratto di conto anticipi — è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. Le questioni sollevate non trovano alcuna traccia nella sentenza impugnata.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui i motivi di ricorso devono riguardare questioni già presenti nel thema decidendum del grado di merito, non essendo prosponibili censure nuove in sede di legittimità, salvo quelle rilevabili d’ufficio. Il ricorrente deve dunque indicare in quale atto del giudizio precedente abbia dedotto la questione, con quali modalità e in quale luogo, per consentire alla Suprema Corte di verificare ex actis la veridicità dell’asserzione prima di esaminare il merito.
Nel caso concreto, i ricorrenti si sono limitati a fornire qualche spunto sulla trattazione delle questioni negli atti introduttivi del giudizio di primo grado, senza allegare specificamente che le stesse avessero formato oggetto di motivi di appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. L’onere di allegazione non è stato pertanto adempiuto.
Quanto al motivo sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ., la Corte lo ha ritenuto inammissibile: i ricorrenti contestano una valutazione di fatto non censurabile in legittimità se non per vizio di motivazione, nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, vizio peraltro neppure dedotto.
Infine, il sesto e il settimo motivo — sulla qualificazione della domanda di ricalcolo del saldo e sulla pretesa condizione di ammissibilità — sono stati dichiarati inammissibili. La Corte d’Appello aveva fondato il rigetto anche su un’autonoma ratio decidendi (l’insufficienza probatoria), idonea da sola a sorreggere la decisione. La ritenuta infondatezza delle censure rispetto a una sola delle ragioni rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le doglianze sulle altre, che non potrebbero condurre alla cassazione della decisione ormai definitiva per le restanti. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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