Eccezione nullità accertamento per difetto delega è questione nuova in cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 9658 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di nullità assoluta dell’avviso di accertamento per sottoscrizione da parte di funzionario privo della qualifica dirigenziale, in assenza di valida delega, costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio. Ove proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione, essa è inammissibile in quanto introduce una questione nuova, non devoluta ai giudici di merito. È parimenti inammissibile, in sede di legittimità, la censura che investe la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice del gravame, risolvendosi in una richiesta di revisione dell’accertamento di fatto.

Il Fatto

La contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF relativo all’anno di imposta 2006. L’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Teramo, procedeva a rideterminazione sintetica del reddito complessivo ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 65.095,70. La rettifica muoveva dal riscontro di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva: un conferimento di denaro, due compravendite immobiliari, un mutuo e una compravendita di azioni.

Esperito senza esito il tentativo di accertamento con adesione, la contribuente ricorreva alla C.t.p. di Teramo, che rigettava. La C.t.r. dell’Abruzzo respingeva l’appello con sentenza depositata l’8 ottobre 2015. Proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’Ufficio resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale denuncia la mancata declaratoria di nullità assoluta dell’avviso di accertamento, sottoscritto su delega di un funzionario sprovvisto della qualifica di dirigente dell’ufficio, anche in riferimento alla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale. La Corte lo dichiara inammissibile: la censura solleva una questione nuova, non proposta con l’atto introduttivo. Si tratta di eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio secondo la costante giurisprudenza, richiamata nella specie con Cass. 18/09/2015, n. 18448.

Il secondo motivo principale contesta l’accertamento di fatto compiuto dalla C.t.r. e il mancato riconoscimento del valore probatorio della scrittura privata e della documentazione bancaria prodotte, asseritamente valutate su presupposti erronei quanto al superamento della prova contraria. Anche questa censura è inammissibile.

La Corte osserva che essa attiene alla valutazione di merito del giudice del gravame circa la prova addotta per dimostrare la natura non reddituale delle somme percepite. Il motivo è diretto a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, già sottoposte ai giudici di merito, e si riduce a una richiesta di diversa interpretazione e ricostruzione della fattispecie: operazione preclusa in sede di legittimità, come confermano Cass. 07/04/2017, n. 9097 e Cass. 07/12/2017, n. 29404.

Dichiarato inammissibile il ricorso principale, ne deriva l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato dell’Ufficio, che investiva l’omessa pronuncia sull’inammissibilità della costituzione in primo grado. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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