Recupero delle agevolazioni ex legge 662/96 anche verso i fideiussori mediante ruolo (Cass. civ. Sez. III n. 9657 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, l’escussione del Fondo determina la surrogazione del garante nella posizione del garantito con nascita di un credito di natura pubblicistica, destinato a riacquisire risorse al Fondo, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46/1999. L’art. 8-bis del d.l. n. 3/2015, convertito in legge n. 33/2015, non è norma innovativa né di interpretazione autentica, ma disposizione ripetitiva e confermativa del regime già vigente. Il recupero mediante iscrizione a ruolo è esperibile anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzia, che non siano beneficiari diretti del finanziamento. L’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 va interpretato in senso non formale, sì da ricomprendervi la concessione di garanzia, senza che la revoca costituisca presupposto indefettibile del privilegio.
Il Fatto
Due soggetti, quali coobbligati in solido con una società in liquidazione, proponevano opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso due cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione per conto della banca ente creditore, per il recupero di agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 662/1996. Deducevano la carenza di motivazione delle cartelle e l’insussistenza dei presupposti dell’esecuzione, non essendo beneficiari diretti del finanziamento garantito.
Il Tribunale dichiarava inammissibili le domande introdotte con memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. e rigettava l’opposizione. La Corte d’appello dichiarava inammissibile il primo motivo e rigettava i restanti, ritenendo legittima la procedura esattoriale di recupero verso i coobbligati e meri garanti, anche in caso di inadempimento e non solo di revoca. Proponevano quindi ricorso per cassazione, resistito con controricorsi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della nullità della sentenza per mancanza di motivazione ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamando le ipotesi delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. Nessuna di esse ricorre, poiché la Corte territoriale ha illustrato in modo coerente il percorso logico seguito, e il riferimento alla equiparazione tra revoca e inadempimento assolve a funzione rafforzativa.
Sul secondo motivo la Corte ribadisce che, in tema di concessione di garanzia pubblica, l’escussione nei confronti del gestore determina la surrogazione di questi nella posizione del garantito, con nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal finanziamento, bensì a riacquisire risorse pubbliche al Fondo. Ne consegue la legittimità della riscossione esattoriale, richiamando Cass. n. 1005 del 2023 e Cass. n. 6508 del 2020.
Quanto all’art. 8-bis della legge n. 33/2015, la Corte esclude che si tratti di norma di interpretazione autentica o innovativa, qualificandola come ripetitiva e confermativa del regime previgente, secondo Cass. n. 14915 del 2019 e Cass. n. 2664 del 2019. Già nel previgente regime gli interventi erogati in forma di garanzia godevano del privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, espressione di un disegno normativo unitario.
L’espressione finanziamenti contenuta nella norma va intesa in senso non strettamente formale, ricomprendendovi la concessione di garanzia insieme a credito d’imposta, contributi e finanziamento agevolato, come chiarito da Cass. n. 21841 del 2017. La revoca non costituisce presupposto indefettibile del privilegio, poiché il credito sorge in capo al gestore del Fondo per effetto del solo pagamento conseguente all’escussione della garanzia.
Infine, la Corte conferma l’inammissibilità delle domande introdotte con la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., che hanno aggiunto una nuova pretesa a quella originaria, rimasta ferma, con vulnus difensivo per la controparte, ponendosi al di fuori dei limiti indicati dalle Sezioni Unite n. 12310 del 2015. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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