Contratto di agenzia: esclusiva derogabile e motivazione apparente sulle indennità (Cass. civ. Sez. II n. 13008 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 cod. civ. costituisce elemento naturale, ma non essenziale, del contratto di agenzia, sicché è derogabile dalle parti tanto con clausola espressa quanto per comportamento concludente, desumibile dalla condotta tenuta al momento della conclusione del contratto o durante la sua esecuzione. L’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine all’esistenza della deroga e alla sua estensione è valutazione di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità. È affetta da motivazione meramente apparente, e dunque nulla per error in procedendo, la sentenza d’appello che, nel respingere le censure sull’indennità sostitutiva di preavviso e sull’indennità di cessazione del rapporto, non si confronti con il contenuto effettivo dei motivi formulati, attinenti ai presupposti stessi delle indennità, e non alla contestazione dei conteggi del consulente tecnico.
Il Fatto
Una società preponente conviene in giudizio l’agente e il suo legale rappresentante, chiedendo il risarcimento dei danni per asserita violazione del diritto di esclusiva, che assume commessa dall’agente a favore di un’impresa concorrente. Il rapporto, instaurato sulla base di un contratto verbale, era stato sciolto dalla preponente con recesso per giusta causa inviato a mezzo raccomandata.
L’agente propone domanda riconvenzionale di accertamento del recesso in tronco senza giusta causa e chiede le indennità di mancato preavviso e di cessazione del rapporto. Il Tribunale rigetta la domanda risarcitoria della preponente e accoglie parzialmente la riconvenzionale. La Corte d’Appello conferma, ritenendo derogata per comportamento concludente l’esclusiva e generiche le censure sull’indennità. La preponente ricorre per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi investono l’accertamento sulla deroga all’esclusiva e sono respinti. La Corte osserva che l’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ. presuppone, per operare, che i capi non impugnati siano autonomi e indipendenti da quello impugnato: è capo autonomo solo quello che risolva una questione controversa con individualità e autonomia, non anche l’affermazione che costituisca mera premessa logica della statuizione adottata.
Nel caso concreto le argomentazioni di primo grado sull’esclusiva e sulla sua deroga non sfociarono in autonome statuizioni, ma furono premessa logica delle decisioni sulla domanda risarcitoria e sulla riconvenzionale. Per l’effetto devolutivo dell’appello, la proposizione dei motivi dell’appellante ripropose anche le questioni dell’esistenza dell’esclusiva, della deroga e dei suoi limiti.
La Corte esclude altresì la violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.: la Corte d’Appello non era tenuta a sottoporre nuovamente al contraddittorio questioni già discusse in primo grado e facenti parte del tema controverso.
Il terzo motivo è infondato. La sentenza di merito, con valutazione di fatto non sindacabile, ha ravvisato la deroga per comportamento concludente, riconoscendo all’art. 1743 cod. civ. natura di elemento naturale ma non essenziale. Il lamentato scarto tra la motivazione e il contenuto effettivo della testimonianza integra un errore di percezione, denunciabile con la revocazione ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ., non con il ricorso per cassazione.
Gli ultimi due motivi sono fondati. La Corte rileva che la sentenza d’appello ha reso una motivazione meramente apparente sull’indennità di mancato preavviso e su quella di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ.: non si è confrontata con i motivi, che non contestavano i conteggi del consulente tecnico, ma i presupposti stessi delle indennità. La motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Da qui la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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