Nullità delle clausole anatocistiche e rigetto della c.t.u. contabile (Cass. civ. Sez. I n. 32507 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della medesima delibera. Affinché sia validamente introdotta una nuova clausola di capitalizzazione è necessaria una espressa pattuizione conforme all’art. 2 della delibera. La banca attrice non può sottrarsi all’onere della prova piena del credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili. In mancanza di una base certa per il ricalcolo, il giudice di merito può legittimamente negare l’azzeramento del saldo e il rigetto della c.t.u. contabile è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con preclusione da doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

Il Fatto

La vicenda origina dall’opposizione a un decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto alla correntista il pagamento di una somma a saldo di un conto corrente. La convenuta eccepiva la mancanza di prova del credito e l’illegittima applicazione di interessi anatocistici e ultralegali. Il Tribunale revocava il decreto e condannava la banca opponente alle spese; la Corte di appello di Roma confermava la decisione.

La banca proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la nullità della sentenza per omesso espletamento di una c.t.u. contabile e per erronea applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 61, 112 e 191 c.p.c. Il Consigliere delegato allo spoglio formulava proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.; la ricorrente chiedeva la decisione della causa. Entrambe le parti depositavano memoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha condiviso integralmente le conclusioni della proposta di definizione, non efficacemente contestate dalla ricorrente. Sul primo profilo, la Corte ribadisce che, per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole di capitalizzazione dei contratti anteriori alla delibera CICR del 2000 sono nulle di pieno diritto.

Ne consegue l’impraticabilità del giudizio di comparazione ex art. 7, comma 2, della delibera, non potendo assumere rilievo la pregressa applicazione di fatto di clausole invalide, in ossequio alla regola generale di assoluta inefficacia dei patti nulli. Per introdurre validamente una nuova clausola occorre una espressa pattuizione conforme all’art. 2 della delibera. Il Collegio richiama sul punto la più recente giurisprudenza di legittimità.

Quanto all’azzeramento del saldo, la banca non può sottrarsi all’onere della prova piena del credito invocando la cessazione dell’obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili, poiché tale obbligo tutela i terzi e non la solleva dal relativo onere anche per il periodo ulteriore. L’estratto conto non è l’unico mezzo di prova: l’accertamento del dare e avere può fondarsi su ulteriori elementi, come le ammissioni del correntista.

La ricorrente, tuttavia, non ha allegato specifici elementi trascurati dal giudice di merito; l’unico argomento addotto è la mancata contestazione degli estratti conto. Ma, ai sensi dell’art. 1832 c.c., la tacita approvazione riguarda la verità storica delle operazioni annotate e non impedisce censure sulla validità ed efficacia dei rapporti sottostanti, sicché non sana la nullità delle clausole sugli interessi.

Infine, sul secondo motivo, la Corte ricorda che il giudizio sulla necessità della c.t.u. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile unicamente ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con la preclusione della doppia conforme. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per la mancata adesione alla proposta confermata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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