Nullità della decisione per contumacia dichiarata di parte in realtà costituita (Cass. civ. Sez. I n. 10040 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di contumacia di una parte che si è in realtà tempestivamente costituita in giudizio integra una radicale violazione del principio del contraddittorio, che vizia di nullità la decisione adottata. Tale vizio non può essere riqualificato come mero errore materiale quando la (insussistente) contumacia sia stata espressamente posta a sostegno della decisione. La nullità consegue alla totale omissione di esame delle difese svolte, senza che il ricorrente debba illustrare in sede di legittimità il merito delle proprie ragioni, non essendo stata la sua resistenza in alcun modo valutata dal giudice del merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla società ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, aveva liquidato in suo favore l’importo di € 45.306 a titolo di indennità per la custodia di materiale pirotecnico sequestrato nell’ambito di un procedimento penale. Il Ministero della Giustizia, obbligato al pagamento e condannato alle spese, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

Il primo motivo censura la dichiarazione di contumacia del Ministero, che assume essersi in realtà tempestivamente costituito davanti al Tribunale. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame della costituzione e delle difese. La società si è difesa con controricorso e ha depositato memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 101, 112 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorrente deduce di essersi tempestivamente costituito davanti al Tribunale, argomentando contro l’accoglimento dell’opposizione, mentre l’ordinanza impugnata si fonda sull’esplicito presupposto della mancata costituzione del Ministero nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.

Il motivo è fondato. La Corte ravvisa una radicale, quanto inconsapevole, violazione del principio del contraddittorio: il ricorrente ha documentato la tempestiva costituzione, del tutto ignorata dal giudice del merito.

La dichiarazione di contumacia non è rimasta confinata al preambolo, ma è stata utilizzata a sostegno della decisione assunta dal Tribunale, che ha valorizzato la mancata allegazione di elementi da parte dell’amministrazione “rimasta contumace”. Da ciò la Corte esclude che si sia trattato di un mero errore materiale e che il giudice abbia in realtà esaminato le difese della parte, come pure prospettato dalla controricorrente.

La radicale violazione del contraddittorio, consistente nell’avere il giudice totalmente ignorato le difese svolte da una delle parti, rappresenta un vizio del procedimento di tale gravità da tradursi in nullità della decisione, senza necessità per il ricorrente di illustrare il merito delle proprie ragioni. Tale conclusione vale a maggior ragione quando l’insussistente contumacia è stata assunta dal Tribunale come argomento di chiusura per l’accoglimento, sia pure parziale, dell’opposizione.

Il secondo motivo, che censura l’omesso esame della costituzione e delle difese, resta assorbito dall’accoglimento del primo. La Corte accoglie pertanto il primo motivo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, perché decida in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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