Somministrazione di lavoro, responsabilità solidale estesa alla P.A. utilizzatrice (Cass. civ. Sez. I n. 10041 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di somministrazione di lavoro, il regime di solidarietà tra somministratore e utilizzatore previsto dall’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 è applicabile anche alla P.A. L’utilizzatore è quindi obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali, senza che il pagamento già effettuato all’agenzia liberi l’utilizzatore verso il prestatore. Il vincolo di solidarietà, per le voci di natura retributiva, opera a prescindere dalla fonte pattizia e trova il proprio fondamento direttamente nella garanzia legale di tutela del lavoratore somministrato.
Il Fatto
La lavoratrice, impiegata in regime di somministrazione a tempo determinato, ha ottenuto un decreto ingiuntivo per un credito retributivo a titolo di ferie e festività non godute, ratei di tredicesima e trattamento di fine rapporto. Il decreto era stato richiesto sia nei confronti dell’agenzia per il lavoro, datrice di lavoro formale, sia dell’azienda sanitaria utilizzatrice, in forza della responsabilità solidale.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione dell’azienda sanitaria e revocato il decreto, sul presupposto che l’utilizzatrice avesse già corrisposto all’agenzia quanto dovuto e che, in mancanza di una regola specifica, non potesse essere convenuta direttamente dalla lavoratrice per un adempimento del somministratore. La Corte d’Appello, in riforma, ha respinto l’opposizione e confermato il decreto, riconoscendo la natura retributiva delle somme. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente contesta la ritenuta esistenza di un giudicato interno sulla fonte contrattuale dell’obbligazione solidale. Il motivo è infondato. La Corte rileva che il giudicato interno può formarsi solo su un capo autonomo della sentenza che risolva una questione con propria individualità, e non rispetto a una mera argomentazione o all’esposizione di un’astratta tesi giuridica.
Ciò che rileva, in ogni caso, è la sussistenza di una garanzia di tutela del lavoratore somministrato, assicurata sul piano dell’effettività dalla natura solidale dell’obbligazione retributiva e contributiva sancita dall’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza in tema di somministrazione di lavoro e l’applicabilità del regime di solidarietà anche alla P.A.
La Corte ricostruisce lo schema dell’istituto, basato su un rapporto triangolare tra agenzia, lavoratore e utilizzatore: la titolarità formale del rapporto resta in capo all’agenzia, mentre la prestazione è resa in favore dell’utilizzatore, che esercita i poteri di direzione e controllo. A fronte di questa dissociazione tra titolarità formale ed effettiva utilizzazione, la legge garantisce al lavoratore la solidarietà per retribuzione e contributi e la parità di trattamento.
Nello specifico, è pacifica la natura retributiva delle voci rivendicate e il loro mancato pagamento. L’azienda sanitaria, pertanto, non può sottrarsi al proprio obbligo solidale.
Gli ulteriori motivi sono assorbiti o inammissibili. La censura sulla violazione di norme del capitolato speciale d’appalto è inammissibile in sede di legittimità, come pure la prospettazione di violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., priva del requisito della specificità. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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