Uso esclusivo della cosa comune e frutti civili tra comproprietari (Cass. civ. Sez. II n. 6513 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il comproprietario che utilizza in via esclusiva la cosa comune impedisce il godimento degli altri partecipanti e deve corrispondere a ciascuno di essi la fruttificazione commisurata al valore locativo del bene. L’obbligo decorre dal momento in cui i comproprietari manifestano in modo inequivoco la volontà di esercitare il proprio diritto, non prima, poiché solo da tale manifestazione si configura l’uso illegittimo della quota altrui. La valutazione sulla difficoltà di utilizzazione contemporanea del bene integra una massima di comune esperienza, non un fatto notorio, e non è censurabile in sede di legittimità. Il giudice che riqualifica la fattispecie ai sensi dell’art. 1102 c.c. non viola l’art. 112 c.p.c., rientrando la qualificazione giuridica nell’ambito dello iura novit curia.

Il Fatto

La controversia riguarda l’uso di un immobile in comproprietà da parte di uno dei partecipanti. Gli altri comproprietari hanno convenuto il comproprietario davanti al Tribunale per ottenere il pagamento di un’indennità di occupazione, commisurata alla fruttificazione del bene. In primo grado il convenuto è stato condannato al pagamento di una somma, da ripartire tra gli attori in base alle rispettive quote.

La condanna si fondava sull’assunto che l’uso esclusivo dell’immobile avesse impedito il godimento contemporaneo da parte degli altri comproprietari. Proposto appello, la Corte territoriale ha parzialmente riformato la decisione riducendo l’importo, individuando nel gennaio 2017 il momento dal quale decorre il diritto ai frutti civili. Ricorre per cassazione il comproprietario soccombente con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 329, 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2909, 1102 e 2697 c.c., oltre alla nullità della sentenza per incongruità della motivazione. Si lamenta che la Corte di appello abbia ignorato il giudicato implicito formatosi sull’accertamento compiuto dal Tribunale, secondo cui l’uso esclusivo non oltrepassava i limiti dell’art. 1102 c.c., e abbia ampliato il tema del decidere con una presunta violazione non dedotta in primo grado.

La Corte respinge la censura. Non si è formato alcun giudicato interno, poiché è stata la stessa convenuta ad impugnare i capi rilevanti della pronuncia di primo grado, tra cui quello sull’art. 1102 c.c.. Le argomentazioni giuridiche sulla norma rientrano palesemente nell’ambito dello iura novit curia. Viene richiamato il principio per cui il giudicato interno si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto-norma-effetto, suscettibile di autonoma efficacia decisoria: l’appello motivato su uno solo degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione, espandendo il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla (così Cass. n. 32563 del 2024).

Quanto al rilievo sul fatto notorio, la Corte di merito aveva osservato che l’uso esclusivo dell’unità immobiliare a fini abitativi rende particolarmente difficile l’utilizzazione contemporanea degli altri e la locazione del bene. La Corte di legittimità chiarisce che si tratta di una ragionevole massima di comune esperienza, la cui scelta non è censurabile in sede di legittimità. Il primo motivo è rigettato.

Con il secondo motivo la ricorrente contesta la determinazione della fruttificazione spettante agli intimati, assumendo che la Corte abbia omesso di considerare la quota di comproprietà e che l’importo superi quanto domandato. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La sentenza impugnata aveva chiarito che la fruttificazione va calcolata in base alla quota di comproprietà spettante a ciascuno, demandando di fatto il calcolo finale alla fase esecutiva. Il ricorso omette di confrontarsi con questa precisazione decisiva (cfr. Sez. 6-3, ordinanza n. 19989 del 10/08/2017).

Il ricorso è dunque rigettato. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *