Nullità del giudizio di rinvio per giudice già componente del collegio cassato (Cass. civ. Sez. V n. 14786 del 02.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383, primo comma, cod. proc. civ. contiene una statuizione di competenza funzionale che individua l’ufficio giudiziario dinanzi al quale deve svolgersi il giudizio rescissorio e, insieme, una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato. Se il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica, ovvero davanti a un collegio del quale anche uno solo dei componenti ha partecipato alla pronuncia cassata, è violata la statuizione sull’alterità e sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione, essendosi già pronunciata sul punto la sentenza cassatoria.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia, in sede di rinvio da una precedente pronuncia di legittimità, aveva accolto l’appello della società contribuente. Quest’ultima era stata destinataria di un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione aveva rettificato, ai fini dell’imposta di registro, il valore di un’azienda oggetto di cessione.

La controversia, già definita in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale e poi devoluta alla Corte con rinvio, approda nuovamente in cassazione perché la ricorrente deduce un vizio attinente alla composizione del collegio del giudizio di rinvio. La società resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 383, primo comma, e 158 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza impugnata per identità tra il giudice del rinvio e quello che aveva pronunciato la sentenza annullata in sede di legittimità.

La Corte muove dal principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 5087/2008 e ribadito in Cass. n. 1527/2012, n. 24042/2014, n. 11120/2017 e n. 2114/2021. La sentenza di rinvio contiene una statuizione di competenza funzionale, che individua l’ufficio giudiziario dinanzi al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio — che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado — e una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato.

Da ciò deriva una duplice conseguenza. Se il giudizio viene riassunto davanti all’ufficio giudiziario individuato dalla Corte, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste alcun vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni né le persone fisiche dei magistrati. Se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica, in caso di giudizio monocratico, o davanti a un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia cassata, la statuizione sull’alterità risulta violata.

In tale ipotesi sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione ex art. 52 cod. proc. civ., essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull’alterità. Nel caso esaminato, del collegio della Commissione tributaria regionale di rinvio faceva parte un membro che aveva già composto il collegio della sentenza cassata. La Corte accoglie quindi il primo motivo, assorbe il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata con declaratoria di nullità del giudizio di rinvio e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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