Nessuna decadenza dalla detrazione energetica per omessa comunicazione all’ENEA (Cass. civ. Sez. V n. 16111 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. Tale decadenza, in difetto di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto. Il controllo dell’amministrazione finanziaria deve riguardare la dimostrazione, da parte del contribuente, che le spese detratte siano state effettivamente sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Il Fatto

I coniugi ricorrenti eseguirono, tra il 2011 e il 2014, lavori di ristrutturazione di un immobile, usufruendo delle detrazioni fiscali per l’efficientamento energetico e indicandole nel modello Unico 2014, anno d’imposta 2013.

L’Ufficio, ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, rettificò la dichiarazione sul rilievo che il contribuente non aveva trasmesso all’ENEA la comunicazione di fine lavori. Il ricorso avverso la cartella di pagamento fu rigettato in primo grado e la decisione confermata in appello. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente censura la sentenza di seconde cure per aver ritenuto che l’invio della comunicazione all’ENEA, previsto dall’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, fosse prescritto a pena di decadenza dall’agevolazione.

Richiamando il proprio precedente (Cass., sez. 5, n. 7657/2024), la Corte ribadisce che l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. La comminatoria di decadenza non può desumersi dal tenore dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007.

Nemmeno dalla normativa primaria, in attuazione della quale il decreto è stato emanato, può farsi discendere la decadenza per l’omessa o tardiva comunicazione. La Corte richiama l’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge n. 296 del 2006, che nulla prevede in tal senso.

Il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione a interventi finalizzati al risparmio energetico. La comunicazione all’ENEA ha, invece, finalità essenzialmente statistiche, di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico.

Solo con il d.m. 11 maggio 2018 sono stati previsti poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, in attuazione dell’art. 14, comma 2-quinquies, del d.l. n. 4 del 2013, convertito in legge n. 90 del 2013, a decorrere dal primo gennaio 2018. Da ciò la fondatezza del secondo e del terzo motivo; assorbiti il primo, il quarto e il quinto.

La sentenza è cassata e, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con l’annullamento della cartella di pagamento impugnata in prime cure. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, essendosi l’orientamento di legittimità consolidato dopo la proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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