Nullità parziale delle fideiussioni ABI e domanda di decadenza ex art. 1957 (Cass. civ. Sez. I n. 15165 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nullità parziale delle clausole di una fideiussione redatta sul modello uniforme A.b.i. del 2003, in quanto riproduttive di intese anticoncorrenziali vietate, non determina di per sé la decadenza del creditore dall’azione di garanzia ai sensi dell’art. 1957, primo comma, cod. civ. Quella decadenza presuppone l’integrazione del contratto mediante la sostituzione di diritto con la regola legale, secondo l’art. 1419, secondo comma, cod. civ., e richiede che la parte interessata proponga la relativa domanda o eccezione nei termini di rito. La questione di nullità costituisce antecedente della questione di decadenza, ma non si identifica con essa.
Il Fatto
Un fideiussore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva respinto l’opposizione a un decreto ingiuntivo notificato da una banca. Davanti alla Corte d’Appello di Ancona il ricorrente ha dedotto l’annullabilità delle fideiussioni, sostenendo di essere stato costretto a sottoscriverle contro la propria volontà.
In sede di precisazione delle conclusioni la parte ha chiesto di dichiarare la nullità delle fideiussioni perché redatte sul modello uniforme dell’A.b.i. del 2003, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali. La corte territoriale ha respinto il gravame: pur riconoscendo la presenza delle clausole 2, 6 e 8 riproduttive di quelle dichiarate illegittime dall’Autorità garante, ha escluso che la nullità potesse travolgere l’intero contratto, per difetto di allegazione sull’insostenibilità dell’accordo senza le clausole.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 1419, 1339 e 1957 cod. civ., lamentando che la corte d’appello non avesse operato l’inserzione automatica dell’art. 1957 cod. civ. dopo la nullità della clausola di deroga, con conseguente decorrenza del termine semestrale e decadenza dell’azione di garanzia. Il motivo è dichiarato inammissibile.
La Corte ricorda anzitutto che la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte: se con tale atto viene prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può pronunciarsi. Il principio di rilevabilità d’ufficio delle nullità in ogni ipotesi di impugnativa negoziale presuppone che i fatti determinativi siano emersi nel giudizio e che la domanda sia introdotta al più tardi nella precisazione delle conclusioni.
Nel caso concreto la nullità era stata affermata come base di una pretesa distinta, mai introdotta: quella di decadenza del creditore dall’azione di garanzia. Si tratta di una questione incentrata sulla decadenza, diversa da quella involgente la nullità parziale. La nullità si atteggia come uno degli antecedenti della decadenza, ma non coincide con essa.
Il passaggio decisivo è di ordine ricostruttivo. La domanda o eccezione di decadenza non si correla alla nullità in sé, bensì all’integrazione del contratto: il tema è come colmare il vuoto determinatosi per effetto dell’invalidità di una parte del contenuto negoziale, e a esso risponde il principio di conservazione. La relazione tra invalidità parziale e conservazione del contenuto legalmente determinabile implica che la parte non solo intenda avvalersi dell’integrazione, ma manifesti la volontà di giovarsi delle conseguenze a essa associate, proponendo anche la domanda correlata alla sostituzione di diritto con la regola legale.
Nel caso concreto la regola da applicare sarebbe stata quella dell’art. 1957 cod. civ., ma è decisivo, in termini di autosufficienza, che una domanda o eccezione di decadenza non risulti mai proposta. L’inammissibilità del ricorso principale assorbe quello incidentale condizionato; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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