Contabilità del direttore dei lavori e accettazione senza riserve del committente (Cass. civ. Sez. II n. 1918 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non costituisce prova del credito dell’appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l’abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato l’accettazione con formule sacramentali. L’approvazione esplicita del conto finale dei lavori, contenuta nella relazione di collaudo, integra prova documentale della sussistenza del credito ingiunto. La doglianza che si risolva nella deduzione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorso trae origine da due decreti ingiuntivi emessi in favore di una società appaltatrice, portanti ciascuno la somma di euro 3.103,02 oltre accessori, a titolo di residuo del fatturato relativo allo stato finale di un contratto di appalto finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione nell’ambito di un piano di lottizzazione. I committenti si opponevano, contestando l’inidoneità della fattura a comprovare il credito, sotto il profilo del superamento del prezzo contrattuale, ritenuto fisso e immutabile, e dell’omessa comunicazione degli stati di avanzamento dei lavori.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo non provato il credito. Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, accoglieva l’appello della società e, in integrale riforma, rigettava l’opposizione confermando i decreti. Contro tale decisione i committenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la sentenza ritenuto sussistente il credito malgrado il creditore non avesse provato il titolo negoziale, e la violazione dell’art. 56, comma 5, della legge n. 144/1949 per aver riconosciuto poteri di rappresentanza in capo a uno dei direttori dei lavori. Il motivo è inammissibile: attinge al merito e chiede una rivalutazione del materiale probatorio. Non si riscontra violazione dell’art. 2697 c.c., avendo il giudice di merito statuito secundum alligata et probata; la doglianza sull’art. 56, comma 5, si traduce in un’erronea valutazione della fattispecie concreta, esterna all’interpretazione della norma.

Il secondo motivo, che denuncia la motivazione apparente ex art. 111, comma 4, Cost. e art. 132 c.p.c., è infondato. La Corte territoriale ha incentrato la decisione sulla circostanza che la contabilità del direttore dei lavori è venuta a piena conoscenza dei committenti in sede di consegna definitiva e da questi è stata accettata senza riserve, uniformandosi al principio di Cass. n. 10860/2007: non è prova del credito la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti portata a conoscenza del committente e accettata senza riserve, senza formule sacramentali. La motivazione appare adeguata, non illogica e non apparente, non ricorrendo l’ipotesi di motivazione apparente delineata da Cass. n. 5927/2023.

Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., secondo il principio di Cass. Sez. Un. n. 23745/2020. Non è dato comprendere dove si annidi il vizio di ultrapetizione, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa; la doglianza cela la non condivisione di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

Infine, il quarto motivo, sul travisamento della prova, è infondato. Il vizio è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 115 c.p.c., non già ex n. 5. Il travisamento postula che l’errore cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova e non sulla sua valutazione, che il contenuto abbia formato oggetto di discussione e che l’errore sia decisivo, secondo Cass. n. 9507/2023. Il giudice di merito ha invece considerato unitariamente la delega al direttore dei lavori, la relazione di collaudo e il conto finale. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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