Compenso dell’attestatore escluso se il piano era inammissibile ab origine (Cass. civ. Sez. I n. 18779 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il professionista incaricato di predisporre la domanda di concordato preventivo è tenuto a una prestazione che, pur restando obbligazione di mezzi, deve risultare ex ante idonea al risultato perseguito dal cliente. Ove il giudice accerti che il piano e la proposta erano, sin dal deposito, privi dei requisiti di ammissibilità e omologabilità, per imperizia nella violazione di norme inderogabili o per negligenza nella verifica dei valori dell’attivo, l’inadempimento è configurabile a prescindere dall’esito concreto della procedura. Il curatore del fallimento del committente può perciò opporre l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. e il credito al compenso è escluso dallo stato passivo.

Il Fatto

Un’associazione professionale tra avvocati chiede l’ammissione allo stato passivo di un fallimento per un credito di € 260.000,00 maturato come corrispettivo dell’attività di attestatore svolta nell’ambito di un concordato preventivo proposto dalla società poi fallita.

Il giudice delegato respinge la domanda; l’opposizione proposta dall’associazione viene rigettata dal tribunale, che ravvisa molteplici indici di inadempimento rispetto all’obbligazione contrattuale assunta. Propone ricorso per cassazione l’associazione, deducendo tre motivi: l’erronea applicazione dell’art. 111, comma 2°, l.fall. per un credito di cui non si era invocata la prededucibilità; la violazione dei canoni di diligenza professionale; il difetto di motivazione sulle carenze imputate alle singole domande di concordato.

La Motivazione della Corte

La Corte tratta congiuntamente i motivi e li rigetta. Il punto di partenza è il riparto degli oneri probatori: il curatore è legittimato a sollevare l’eccezione di inadempimento contestando la non corretta esecuzione della prestazione, mentre resta a carico del professionista dimostrare l’esattezza del proprio adempimento o l’imputazione dell’esito negativo a fattori esogeni e imprevedibili.

Sul piano sostanziale, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il commercialista e l’avvocato, dopo aver accettato l’incarico di predisporre la domanda di concordato, sono tenuti, al pari dell’attestatore, a redigere una proposta che rispetti nella forma e nel contenuto le norme inderogabili previste dalla legge. L’indicazione di dati patrimoniali incompleti, errati o inattendibili — per imperizia o per mancata verifica tecnica dei valori — integra il colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali verso il committente.

La Corte ribadisce che l’obbligazione professionale è di regola di mezzi e non di risultato: l’inadempimento non può desumersi automaticamente dal mancato raggiungimento del risultato. Tuttavia, la scelta della strategia professionale può integrare inadempimento quando il giudice accerti, con valutazione ex ante e non ex post, l’inadeguatezza della prestazione rispetto all’interesse del cliente. Il diritto al compenso presuppone l’accertata idoneità funzionale concreta della prestazione a conseguire il risultato programmato.

Quanto alla veridicità dei dati aziendali, essa costituisce presupposto di ammissibilità della domanda concordataria che deve sussistere sin dalla presentazione iniziale e non può essere recuperata in corso d’opera. Una volta che l’errore abbia determinato la definitiva perdita del diritto del cliente alla regolazione concordataria, la residua attività difensiva risulta giuridicamente inutile, con la conseguenza che il professionista non vanta alcun diritto al compenso.

Il decreto impugnato, avendo escluso la rispondenza della condotta al modello professionale e deontologico in ragione dell’imperizia tecnico-giuridica, senza che l’istante abbia dimostrato di aver pienamente adempiuto, si sottrae alle censure. Il ricorso è rigettato; le spese seguono la soccombenza e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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