Nullità relativa della prova assunta prima dell’integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. III n. 11663 del 04.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema delle nullità processuali relative, l’eccezione di nullità conseguente all’assunzione della prova testimoniale avvenuta prima dell’integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario non può essere sollevata né coltivata da una parte diversa da quella attinta nel proprio diritto di difesa, nel cui esclusivo interesse la nullità è posta. Il principio del contraddittorio impone che le parti siano messe in condizione di interloquire sul meccanismo di acquisizione della prova solo quando ciò si risolva in compressione del loro diritto di difesa. L’eccezione resta quindi riservata al litisconsorte pretermesso, non implicando la violazione di diritti assoluti di rilievo costituzionale né un nesso di pregiudizialità con la decisione del caso concreto.

Il Fatto

Un istituto di credito esperisce azione revocatoria ex art. 2901 c.c. in relazione ad atti di disposizione immobiliare e alla costituzione di un fondo patrimoniale posti in essere dal ricorrente, dopo la revoca degli affidamenti bancari garantiti da fideiussioni. Il Tribunale accoglie la domanda. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 545/2022, accoglie parzialmente il gravame solo sul capo delle spese, confermando nel merito la decisione. Il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste la società cessionaria del credito; gli altri intimati non svolgono attività difensiva.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 100, 101, 157, 167 e 271 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto valida l’assunzione delle prove per testi avvenuta in assenza di un litisconsorte pretermesso, chiamato in giudizio iussu iudicis, e avrebbe rigettato l’eccezione di legittimità costituzionale. Il motivo è inammissibile: il ricorso non si confronta con il requisito prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

La Corte territoriale ha correttamente rilevato la carenza di interesse del ricorrente a eccepire la nullità, qualificandola come nullità relativa perché posta nell’esclusivo interesse della parte pretermessa. Il procedimento di acquisizione delle prove deve rispettare il contraddittorio, ma l’eccezione non può essere sollevata da chi non è attinto nel proprio diritto di difesa. Il principio si correla al sistema delle nullità relative e non implica violazione di diritti assoluti di rilievo costituzionale, mancando il nesso di pregiudizialità con la decisione del caso concreto.

La Corte d’appello ha inoltre rilevato che l’eccezione era già stata proposta in primo grado dal litisconsorte e respinta per decadenza ex art. 271 c.p.c.: tale motivazione costituisce una seconda ratio decidendi non specificamente impugnata, sulla quale si è formato il giudicato.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 2901 c.c. in tema di scientia damni e l’omessa motivazione su fatti decisivi ex art. 112 c.p.c., oltre alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La censura è inammissibile: la motivazione risponde al minimo costituzionale. L’elemento soggettivo del terzo non richiede la prova della collusione né della coscienza dello specifico credito, essendo sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia patrimoniale da parte di soggetti legati da rapporti familiari al ricorrente. Il motivo si risolve nella mera contestazione dell’apprezzamento istruttorio.

Il terzo motivo, relativo alla mancata ammissione di interpello, c.t.u. e ispezione dei luoghi, è parimenti inammissibile, non essendo indicato come tali prove avrebbero potuto invalidare in maniera certa le altre risultanze istruttorie. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, oltre alla somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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