Rimborso accisa energia elettrica dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale (Cass. civ. Sez. 3 n. 7493 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, d.l. n. 511/1988, con effetti ex tunc salvo che per i rapporti esauriti, priva di attuale pregnanza la questione relativa all’estensione dell’efficacia delle direttive UE nei rapporti tra privati. Da tale declaratoria discende ipso iure la legittimità della domanda di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica azionata dal consumatore finale che abbia corrisposto il tributo al fornitore a titolo di rivalsa. Il mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. non è censurabile dalle parti, che conservano la facoltà di proporre ricorso per cassazione.
Il Fatto
La società, utente di energia elettrica, agiva in giudizio contro il fornitore per ottenere il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa versata per rivalsa nell’anno 2011. Il Tribunale di Verona, qualificando il rapporto come “para-verticale”, accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Venezia, invece, riformava la sentenza, ritenendo che la sopravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia UE dell’11/04/2024, causa C-316/22, imponesse di inquadrare il rapporto tra utente e fornitore come controversia tra privati, in cui non è consentita la non applicazione della norma interna contraria alla direttiva non trasposta.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rileva la fondatezza del primo motivo di ricorso, che denunciava la violazione dei principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia. Il thema decidendum trova composizione alla luce della sentenza n. 43/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, d.l. n. 511/1988, per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE. Tale pronuncia, espungendo con effetti ex tunc la norma interna, rende la domanda di rimborso fondata fin dalla sua proposizione.
La Corte precisa che la declaratoria di illegittimità costituzionale priva di attuale rilevanza la questione dell’efficacia orizzontale delle direttive, che la stessa Consulta ha ribadito non configurabile per le direttive non autoesecutive. Ne consegue che la ripetizione dell’indebito in favore dell’utente privato trova fondamento proprio nell’effetto demolitorio della pronuncia di accoglimento, e non nella diretta applicabilità del diritto unionale.
Quanto al secondo motivo, concernente il mancato rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Corte lo dichiara assorbito, osservando come la lettera della norma configuri un potere officioso del giudice di merito, il cui mancato esercizio non lede il diritto di difesa delle parti, potendo queste proporre ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c.
La Corte accoglie quindi per quanto di ragione il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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